La televisione e la stampa offrono una narrazione semplificata dell’istituto previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. Lo definiscono “il carcere duro per i mafiosi” chiudendo così le porte a qualunque velleità critica o anche solo indagatrice.
Chi se la sentirebbe infatti di difendere apertamente i mafiiosi? Quanti hanno osato obiettare dinanzi alla rivolta mediatica (http://www.huffingtonpost.it/2017/06/06/il-legale-di-toto-riina-sottoposto-al-41-bis-ma-non-e-in-car_a_22128231/) scatenatasi a fronte della richiesta di sospensione del regime di 41-bis per Totò Riina quando era ormai in fin di vita e non in grado di rappresentare più, nei fatti, pericolo tale da configurare quella “situazione di emergenza” che del regime è condizione costitutiva?
Quest’onere è toccato ai soliti che tentano di difendere da ogni attacco il sistema di garanzie di cui ha bisogno uno stato di diritto.
Per non abbandonare il campo della critica, può giovare intanto ricordare come questo istituto non nasca con la stagione dello stragismo di matrice mafiosa, ma in realtà risalga alla fine degli anni Settanta. Era infatti l’articolo 90 della legge n. 450 del 1977 a regolare il doppio regime per la detenzione penale, dove, a fianco della comune pena alla detenzione carceraria se ne inaugurava una “speciale”. Il carcere speciale è stato poi “consacrato giuridicamente” dalla c.d. Gozzini, la legge di riforma del 1986 (n. 663), una legge considerata normalizzatrice e conclusiva della stagione dell’emergenza (L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, pp. 751-752). La Gozzini, introducendo nell’ordinamento penitenziario l’art. 41-bis, ha di fatto sostituito l’articolo 90 sulle carceri speciali.
L’articolo che segue, ad opera di Federica Brioschi (Laureata in Diritti Umani all’Università di Vienna con una tesi sull’isolamento carcerario, lavora come ricercatrice ad Antigone) delineerà i tratti caratteristici di questo regime e lo farà alla luce dell’ultima circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria su questo tema. Conoscere nel dettaglio in cosa realmente consiste questa differenziazione nell’esecuzione della pena cui sono sottoposte alcune categorie di detenuti, tra cui i mafiosi, può aiutare a districarsi nel dibattito che vede contrapposti chi individua nel 41-bis il baluardo della sicurezza nazionale e chi invece non vi scorge altro che un ingiustificato aumento dell’afflittività della pena.
Rigraziamo Federica Brioschi per il post. Buona lettura!
Uniformare il carcere duro. Cosa cambia e cosa non cambia con l’ultima circolare in tema di 41-bis
di Federica Brioschi
Lo scorso ottobre 2017 il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emesso una circolare (3676/6126 del 2 ottobre 2017) recante le regole che organizzano il regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario che va a normare le c.d. “situazioni di emergenza”. Il regime è stato introdotto nel 1992 come strumento da utilizzare nella lotta alle mafie e ha lo scopo di impedire le comunicazioni all’interno degli istituti fra i detenuti appartenenti ad associazioni criminali, mafiose e terroristiche e di limitare al minimo le loro comunicazioni con il mondo esterno. Definito comunemente “carcere duro”, il regime di 41-bis è una deroga alle normali condizioni di detenzione in carcere che si concretizza in restrizioni molto pesanti per i detenuti. Per questo e altri motivi sia l’articolo 41-bis o.p. che le circolari che si sono susseguite nel tempo per regolare il regime fin nei minimi dettagli, sono state oggetto di numerose critiche. La Corte Costituzionale è intervenuta su diverse parti dell’articolo (ad esempio abolendo i limiti ai colloqui dei detenuti con gli avvocati) e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sebbene l’abbia sempre legittimato, si è espressa varie volte negativamente in merito al rinnovo automatico del regime nei confronti del detenuto, all’effettività dei ricorsi e sul diritto alla vita privata e famigliare. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha altresì espresso preoccupazione per l’uso strumentale che si potrebbe fare del regime speciale con l’intento di indurre i detenuti a collaborare e a pentirsi e che si potrebbe evincere dalle restrizioni aggiuntive introdotte dalla modifica dell’articolo del 2009.
Purtroppo, quella di ottobre è una circolare tutt’altro che innovativa rispetto alle precedenti del 2003 e del 2009 e ha forse gli unici pregi di aver tentato di rispondere ad alcune criticità sollevate nel corso degli anni e soprattutto di rispondere alla necessità di uniformare l’applicazione del regime negli istituti penitenziari. Infatti, come rilevato nel 2016 dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del Senato nel suo “Rapporto sul regime detentivo speciale. Indagine conoscitiva sul 41-bis”, l’esecuzione della pena in c.d. regime del “carcere duro”, avveniva di fatto in modo diverso all’interno di ciascun istituto. Per esempio negli istituti dedicati esclusivamente al regime 41-bis si rilevava “un aggravamento delle condizioni di detenzione” e alcune prassi (come le perquisizioni o la videosorveglianza della cella del detenuto) variavano considerevolmente da un istituto all’altro. Altre criticità erano rappresentate da luoghi di passeggio e stanze di socialità non sufficientemente illuminati e anche privi di qualsiasi elemento in grado di favorire il benessere psico-fisico dei detenuti, dal limitato numero di oggetti che è consentito tenere nella propria cella (numero che non è stato rivisto dall’ultima circolare) e dalla sovrapposizione del 41-bis al regime ex 14-bis o.p., a cui è dedicato una breve spiegazione più avanti.
Per legge, i detenuti sottoposti al 41-bis trascorrono nelle loro celle 22 ore al giorno. Le celle sono singole e contengono gli arredi minimi quali un letto, un tavolo con una sedia o sgabello e una televisione ingabbiata in modo che non si possa nascondere niente al suo interno. In alcuni Istituti sono presenti schermature sulle finestre che impediscono in parte il passaggio di aria e luce all’interno della stanza detentiva. Le due ore che i detenuti trascorrono fuori dalla cella vengono spese all’aria aperta o, in alternativa, in appositi locali al chiuso nei cosiddetti “gruppi di socialità” composti da non più di quattro detenuti sottoposti allo stesso regime e scelti dall’amministrazione penitenziaria. L’apertura e la chiusura della porta blindata è invece regolata dalle circolari a seconda delle stagioni, mentre rimangono sempre chiuse le sbarre. Inoltre il “blindo” è chiuso durante il passaggio di detenuti appartenenti a gruppi di socialità diversi fra cui rimane il divieto assoluto di comunicazione (anche visiva). La circolare non regolamenta la sorveglianza della cella e del bagno attraverso telecamere. Questa pratica, assolutamente non uniforme sul territorio, è stata comprensibilmente indicata da alcune interviste effettuate dalla Commissione del Senato come una forte intrusione nella privacy dei detenuti.
La formazione dei gruppi di socialità rimane invariata rispetto alle precedenti circolari e i detenuti non possono scambiarsi oggetti anche se appartengono allo stesso gruppo. L’articolo 41-bis, come modificato nel 2009, dispone che le ore che il detenuto può spendere fuori dalla propria cella siano due e la circolare specifica che queste siano da trascorrere o all’aria aperta o, in alternativa, “svolgendo attività ricreative/sportive, in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra e sala hobby”. La circolare elenca minuziosamente gli oggetti che i detenuti possono portare con loro durante le due ore di socialità e limita rigidamente il numero dei materiali che possono essere riposti negli armadietti presenti nella sala pittura, dove possono essere svolte attività artistiche. I manufatti prodotti non possono essere portati all’esterno dell’istituto, in quanto si ritiene che potrebbero essere utilizzati per mandare messaggi che passerebbero inosservati.
Il regime è caratterizzato anche da altre pesanti restrizioni imposte dalle circolari che si sono susseguite nel corso del tempo. Fra queste è possibile citare il divieto di cuocere cibi all’interno della propria cella, il divieto di appendere foto alle pareti o la limitazione del numero di libri che il detenuto può tenere con sé. È difficile comprendere come queste (e altre) restrizioni possano essere utili a raggiungere lo scopo di evitare la comunicazione fra i detenuti e il mondo esterno e sembrano piuttosto dare un carattere ulteriormente afflittivo alla pena. Questa critica tutt’altro che nuova non sembra essere stata recepita dall’Amministrazione Penitenziaria che lascia nella circolare tutte le restrizioni già presenti in passato.
Come in precedenza, l’uso dei fornelli elettrici o a gas è consentito soltanto durante la giornata ed è limitato al riscaldamento di cibi già cotti o surgelati precotti e alla preparazione di bevande calde.
I prodotti acquistabili dai detenuti al negozio del carcere (il cosiddetto sopravvitto) sono elencati nel Modello 72, ovvero una lista allegata alla circolare, che indica esattamente quali e quanti prodotti il detenuto può acquistare e conservare nella propria cella.
Le riviste e i quotidiani acquistabili tramite sopravvitto (di cui si lamenta il numero esiguo) sono anch’essi indicati nel Modello 72 e sono limitati a quelli di diffusione nazionale. Il numero dei libri che il detenuto può tenere con sé viene ridotto da cinque a quattro. Invece, a chi frequenta corsi di istruzione viene data la possibilità di richiedere che il numero di libri che possono essere tenuti sia ampliato. Il numero di fotografie 20×30 che possono essere tenute nella cella è fissato a 30.
Un cambiamento in positivo è la regolamentazione delle perquisizioni dei detenuti, che la Commissione del Senato aveva rilevato come dettata da prassi disomogenee e intrusive. La nuova disposizione indica il ricorso alla perquisizione tramite metal detector in caso di spostamenti del detenuto all’interno dell’Istituto mentre la perquisizione manuale e il denudamento assumono un ruolo residuale, essendo ammissibili solo nei casi in cui si ritiene che il detenuto possa nascondere oggetti proibiti o pericolosi e in caso di ingresso e uscita dall’Istituto. I detenuti sottoposti al regime di 41-bis lamentavano spesso l’ampio margine di discrezionalità che la precedente regolamentazione delle perquisizioni sembrava permettere. La previsione della nuova circolare di verbalizzare ogni nuova perquisizione indicando la ragione per cui viene effettuata, il personale e il detenuto coinvolti, sembra ridurre il rischio di abusi.
I colloqui con i familiari continueranno a essere effettuati con il vetro divisorio a tutta altezza e la comunicazione tramite citofoni o sistemi simili. L’unica eccezione alla previsione di una rigida separazione tra recluso e familiari è quella che riguarda i minori di 12 anni i quali possono effettuare il colloquio con il detenuto senza vetro divisorio. Il minore a inizio colloquio potrà superare il vetro divisorio, che sarà però prontamente richiuso fino al termine dell’incontro affinché non vi siano contatti con i familiari rimasti dall’altro lato. Diversamente da quanto prescritto in una nota del 2014 che regolava questo genere di colloqui con minori di 12 anni, il minore può ora rimanere con il detenuto per tutta la durata del colloquio e non più soltanto per un sesto della durata complessiva dello stesso. Questo è un piccolo passo in avanti nell’affermazione di quel diritto all’affettività, che dovrebbe essere garantito a tutti i detenuti, anche quelli sottoposti al “carcere duro”.
Importante è anche la previsione di colloqui privati e senza limiti di tempo con il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti. Non vi sono specifiche per quanto attiene l’incontro con i Garanti regionali o locali. Invece è espressamente previsto che le visite di tutti i Garanti non vadano a incidere sul numero dei colloqui cui il detenuto ha diritto. È possibile che questa specifica sia stata inserita a seguito di una segnalazione del Garante Regionale Umbro, Stefano Anastasia, che aveva rilevato con preoccupazione come il colloquio da lui effettuato con un detenuto soggetto al 41-bis fosse stato sottratto dal numero dei colloqui consentiti con i familiari.
Sebbene la Commissione del Senato avesse raccomandato di evitare la sovrapposizione del regime del 41-bis con la sorveglianza particolare ex articolo 14-bis o.p., la circolare non vieta questa possibilità. Visto che la sorveglianza particolare è un altro regime particolarmente afflittivo, la sua sovrapposizione con il 41-bis può addirittura arrivare a un isolamento di fatto. È l’articolo 27 della circolare a disciplinare l’isolamento diurno sottolineando che ogni forma di comunicazione con altri detenuti (anche se dello stesso gruppo di socialità) deve essere impedita anche durante le ore da trascorrere fuori dalla cella.
Una delle criticità che sulla carta è stata risolta riguarda la possibilità per i detenuti soggetti al 41-bis di incontrare il Direttore dell’Istituto, che risultava spesso difficile. Infatti la circolare ora dispone che chi ne faccia richiesta potrà essere ricevuto “tempestivamente in udienza” dal Direttore o da un suo delegato, così come dal Comandante o un suo delegato e dall’Ispettore della sezione.
Nonostante il regime speciale sia stato oggetto di numerose critiche sia da parte dei giuristi italiani che degli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani, non si comprende come la nuova circolare non apporti le modifiche necessarie al fine di renderlo meno vessatorio. È infatti autoevidente che molte delle restrizioni (si pensi al numero degli oggetti di cancelleria) siano totalmente scollegate al fine che il regime si presuppone, ovvero evitare le comunicazioni fra i detenuti e le organizzazioni di appartenenza, e per questo motivo andrebbero cancellate. Di fatto, a parte alcune marginali modifiche, l’unico aspetto positivo della circolare è quello di aver aver uniformato le prassi applicative. Tuttavia non rivolge la propria attenzione e non risolve alcuna delle criticità minori, (come la banale possibilità di cuocere cibi all’interno della propria cella), che avrebbero almeno potuto leggermente migliorare la vita dei detenuti sottoposti a questo regime già molto duro.
Per citare questo aticolo
Brioschi F. (2018), Uniformare il carcere duro. Cosa cambia e cosa non cambia con l’ultima circolare in tema di 41-bis, in Studi sulla Questione criminale online, pubblicato in https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/03/uniformare-il-carcere-duro-cosa-cambia-e-cosa-non-cambia-con-lultima-circolare-in-tema-di-41-bis-di-federica-brioschi/