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La rivista Studi sulla questione criminale e il Centro studi per la riforma dello stato promuovono

CONVEGNO “LEGALITÀ E GIUSTIZIA”

23 e 24 gennaio 2020, Roma

Dipartimento di giurisprudenza Università di Roma3

Call for abstracts

In un documento frutto del lavoro di un seminario della facoltà di giurisprudenza dell’università di Bologna occupata (marzo-maggio 1968), si sosteneva il carattere preminentemente ideologico e strumentale del diritto, scagliandosi in particolare contro le teorie del “positivismo giuridico”. Aldilà delle notevoli ingenuità dei giovani studiosi che ne furono autori, un atteggiamento di sospetto nei confronti del diritto e soprattutto della sua applicazione all’epoca era assai comprensibile. Non solo gran parte della normativa, ma anche gran parte degli operatori giuridici chiamati ad applicare quella normativa, risentivano pesantemente di una formazione che molto doveva ancora al ventennio fascista e che la nuova Costituzione repubblicana solo in parte riusciva a modificare. Fu infatti a partire dal 1968 –uno dei tanti meriti di una stagione che in seguito la propaganda di destra cercherà di appiattire sulla tragica esperienza del terrorismo—che si cominciò a mettere in questione tale quadro complessivo, una messa in questione ove il ruolo della Costituzione sarebbe stato fondamentale.

Ricordare questa storia può essere utile in questa nuova stagione, in cui Antigone è tornata di moda. È diventata cioè la figura della Giustizia contrapposta alla Legalità. E pour cause: nel contesto attuale, italiano e non solo, assistiamo per un verso all’enfasi sulla legalità come legittimazione di sgomberi di edifici occupati, persecuzione e criminalizzazione della povertà e marginalità sociale, respingimenti in mare di profughi e migranti, e per altro verso alla produzione di norme dalla assai dubbia legittimità costituzionale.

La questione viene da lontano: la legislazione d’emergenza degli anni settanta e ottanta, la stagione di mani pulite con il suo corollario di strappi alle garanzie penali e processuali, il protagonismo della magistratura inquirente hanno prodotto un senso comune schiacciato sulla logica e il linguaggio del penale e la sostituzione della politica con il diritto penale stesso, elevato a panacea di tutti i mali. Dunque, quando si esalta la legalità, lo si fa a proposito della legalità punitiva. Di qui, il populismo penale come ingrediente fondamentale del populismo nostrano tout court. Questa osservazione mette in rilievo due questioni. Da un lato come la definizione di legalità si presti a concezioni diversamente interpretabili e variamente utilizzabili, a sostegno di diverse, persino contrapposte, ipotesi politiche. Dall’altro, come la stessa necessiti di essere confrontata con i processi materiali che la sottendono, sotto il profilo degli interessi in campo e dei conflitti che li attraversano.

Esiste naturalmente un’altra legalità: quella costituzionale e quella consegnata nelle varie carte dei diritti, sia in Europa che sul piano internazionale globale. È qui Antigone? È questa la giustizia da contrapporre alla legalità?

Osserviamo un proliferare, in Italia e altrove, di iniziative collettive dal basso ma anche di contestazioni da parte di alcune istituzioni (sindaci, governatori), e di aperti richiami alla disobbedienza nei confronti di una legalità ritenuta contraria alla giustizia. Siamo di fronte ad una nuova stagione di rivolta contro il formalismo?  È una rivolta, con motivazioni e caratteri simili a quella sessantottina ricordata all’inizio, ossia di critica del diritto positivo e di messa in rilievo della legalità costituzionale?

Sul versante opposto, si manifesta un rigetto della legalità costituzionale, sia da parte del potere politico, sia di un’opinione pubblica diffusa, impregnata di rancore verso i ceti sociali ed il Parlamento che richiama le minacce di fare dell’“aula grigia e sorda” un “bivacco di manipoli”? (Mussolini 1922)

Si ripropone inoltre la tensione tra legalità e legittimazione politica, non solo in termini di conflitto tra potere politico e potere giurisdizionale, ma di primato e incomponibilità tra l’uno e l’altro. Esemplare la vicenda del cd. caso Diciotti. C’è un’insindacabilità degli atti politici, ovvero sono al di sopra della legge, anche della Costituzione, come è stato affermato?  O, viceversa, il potere, anche il “potere sovrano” del popolo, deve essere esercitato nelle forme e nei limiti della legalità costituzionale? E, ancora, si possono considerare “atto politico”, le decisioni di un ministro, e la catena di comando che ne deriva, anche se non sono assunte nella forma e con le procedure legali (competenza del ministro, delibera del CdM)? Il richiamo all’interesse nazionale non configura una sorta di stato di eccezione esiziale per la democrazia?

Sul versante della giustizia, e del rapporto politica-giustizia, quali sono gli attori principali di questa stagione? Che rapporto intercorre tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza? O tra disobbedienza civile, devianza “innovativa” (nel senso di Merton) e fondamento di un nuovo diritto (alla Jhering)?

Che cosa si intende con giustizia? Quali definizioni e quali retoriche vengono formulate delle categorie di legalità e giustizia, con riferimento alle diverse fonti che le producono, ai diversi ambiti comunicativi? Come vengono percepite e declinate nel linguaggio comune?

Nel solco tracciato da queste domande saranno considerati contributi teorici ed empirici che riflettano sui concetti di legalità e giustizia e sui rapporti tra gli stessi su un ampio raggio di tematiche quali, a titolo esemplificativo:

  • Le politiche migratorie, il controllo delle migrazioni e la cittadinanza
  • Carcere e penalità
  • Polizia e politiche di prevenzione della criminalità
  • La violenza basata sul genere
  • Il diritto di asilo, le politiche di accoglienza e la criminalizzazione della solidarietà
  • Le misure di lotta ai fenomeni corruttivi e alla criminalità dei colletti bianchi
  • La criminalità ambientale
  • Il contrasto tra diritto di proprietà e diritto all’abitazione
  • Il diritto di libera espressione del pensiero e la legalità costituzionale
  • Legalità e giustizia nella giurisprudenza delle Corti superiori
  • L’amministrazione della giustizia

Comitato organizzatore

Rivista Studi sulla questione criminale e Centro studi per la riforma dello stato

Come inviare gli abstract e registrazione

Gli abstract (in italiano, inglese, spagnolo, francese) non devono eccedere le 300 parole e vanno corredate di titolo, nome dell’autrice o dell’autore, contatti personali (indirizzo email) e affiliazione. I panel, corredati anch’essi di titolo e contenenti l’indicazione e il contatto dell’organizzatore o organizzatrice, devono includere almeno tre e fino a un massimo di cinque contributi.

Le proposte di abstract e/o panel vanno inviati come allegato email all’indirizzo: ssqc.rivista@gmail.com

Una selezione dei contributi presentati verranno successivamente pubblicati in un numero speciale della rivista di Studi sulla questione criminale.

All’atto della registrazione verrà richiesto anche il pagamento di una quota di partecipazione. Questa è stabilita in 20 euro per assegnisti e assegniste e ricercatori e ricercatrici, 50 euro per professori e altri. Studenti e studentesse, dottorandi/e e dottori di ricerca non devono versare alcuna quota.

Scadenze importanti

Apertura della Call for abstracts: 25 marzo 2019

Chiusura della call for abstracts: 30 settembre 2019

Decisione sull’accettazione degli abstract: 15 ottobre 2019

Registrazione e pagamento: 30 ottobre 2019

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