Libro degli abstract

Giovedì 23 gennaio 2020

ore 14:00 – 16:00

PANEL: LIMITI DEL PENALE

Presiede: A. Spena

Relazioni:

R. Cavallo La tortura tra legalità e giustizia

riccardo.cavallo@unitus.it

Il riemergere di una pratica come la tortura sembra richiamare i fasti dell’Ancien Régime o lo “splendore dei supplizi” magistralmente descritto da Michel Foucault nell’ormai classico Sorvegliare e punire. Tanto più se si pensa che la tortura – come osservato da Donatella Di Cesare – come una nera Fenice risorge dalle sue ceneri sia nei luoghi più sperduti del pianeta, sia nei Paesi occidentali. Dopo l’11 Settembre e la dichiarazione di guerra al terrorismo internazionale sono state varate una serie di misure eccezionali avallate da illustri giuristi al servizio del Pentagono per giustificare giuridicamente la tortura spesso invocando la sicurezza come valore supremo o, comunque, utilizzando degli escamotage che fanno leva sull’emotività che il fenomeno degli attacchi terroristici genera nella popolazione. In un siffatto scenario, in cui la tortura diventa una sorta di male necessario, c’è stata altresì una levata di scudi da parte di studiosi che hanno cercato di confutare le ragioni giuridiche di quello che può somigliare a un ricatto morale che neutralizza l’opinione di chi non accetta quest’ordine di idee ritenendolo addirittura complice dei terroristi. Ma se lo sconcerto di fronte a queste pratiche disumane ha favorito il proliferare di proposte che sembrano concentrarsi quasi esclusivamente sulla tutela dei diritti e la dignità umana, il nostro intento, invece, è dimostrare le insolubili aporie sottese a tale nodo problematico. In altri termini, se si sceglie la via del garantismo allora bisogna accettarne anche gli ‘effetti collaterali’: la tutela dei diritti e della dignità anche del più pericoloso dei terroristi; al contrario, se si opta per la lotta contro determinati crimini con ogni mezzo per salvare vite umane si deve accettare anche l’idea che il garantismo è soggetto a delle deroghe.

R. Navarro-Dolmestch  Estrategias para recuperar un Derecho penal democrático

roberto.navarro@udc.es

Según los textos constitucionales la legalidad penal tiene una vocación exclusivamente formal: se agota en la atribución al legislador de la potestad punitiva. Las Constituciones, aun las más modernas, no han incluido límites materiales a la potestad punitiva. La expansión y el populismo punitivos y el encarcelamiento masivo son fenómenos evaluados doctrinariamente como una crisis de la legalidad penal. Ese diagnóstico no es, mi juicio, correcto. Tales fenómenos son, en realidad, una crisis de simetría entre lo que el derecho penal ha llegado a ser y lo que se espera dogmáticamente que sea. El crecimiento y la profundización punitiva del Derecho penal actual son la consecuencia del debilitamiento del Estado social. Sin sus herramientas, el Derecho penal es una de las herramientas más accesible a que el Estado neoliberal puede recurrir. Esto produce como consecuencia un debilitamiento del carácter democrático del Derecho penal. La recuperación de su carácter democrático puede ser abordado, al menos, por medio de dos estrategias. La primera, más radical, consiste en un proceso de reforma de los textos constitucionales, incluyendo en ellos cláusulas materiales expresas, positivizando límites a la potestad punitiva que permitan a la justicia constitucional ejercer un control de contenido de la política criminal. La segunda estrategia, que no requiere modificaciones a los textos, pasa por comprender que el Derecho penal restringe la libertad al establecer prohibiciones de comportamientos que, en principio, están amparados por ese derecho. De esta forma, entonces, la ley penal es restrictiva de derechos; y como tal, su admisibilidad constitucional está subordinada al cumplimiento de los estándares de las cláusulas generales de restricción de derechos. Esta segunda estrategia se trata de una reinterpretación de la legalidad penal. ella deja de ser formal y determina que la ley penal es constitucional solo si la prohibición penal es proporcional.

G. Pini I poli della legalità e della giustizia nella giurisprudenza delle High Courts: alla ricerca di una legittimazione

giuliamargot@gmail.com giuliapini89@yahoo.it

Nell’attuale contesto di gestione populista delle tensioni securitarie si vede continuamente riproposta la tendenza verso un diritto penale eretto a prima ratio, quale arma di rassicurazione delle masse “a costo zero”. Stretti tra il “vecchio” presidio della legalità formale e le istanze di giustizia sostanziale, i giudici manipolano le disposizioni in nome di una valutazione del disvalore sociale del fatto che viene fatta precedere – e sostituire a – quella del tipo: le istanze di giustizia surrogano quelle della legalità. Se è il giudice a selezionare gli scopi di politica criminale che rendono i fatti meritevoli di pena e il “moralismo penale” diventa normale modus procedendi, la torsione dei dettami liberali della “laicità” del diritto penale e dei “limiti legali alla morale” si fa palese. L’accresciuto ruolo giudiziale, nella visione reticolare dell’”europeismo giudiziario”, nient’affatto estraneo a un’idea di giustizia extralegale e di “rimoralizzazione” del diritto penale, rischia ancor più di attrarre la “risemantizzazione” della legalità dentro il polo della giustizia, determinandone un mutamento genetico, in quanto, a contatto con il caso concreto, l’insidia è che le istanze della seconda fungano da presupposto della prima: ma un limite legale suscettibile di essere modificato da valutazioni extralegali smarrisce la sua funzione. D’altro canto, c’è anche il rischio che la legalità venga essa stessa innervata da esigenze di giustizia sostanziale che ne condizionino il metro di valutazione. Si pensi al requisito della prevedibilità, asseverato dal giudice europeo come criterio di controllo, ma spesso esso stesso incontrollabile perché declinato secondo valutazioni che sembrano rimandare, più che ad una prevedibilità dello ius, a un approccio giusnaturalistico di coscienza della generica riprovevolezza della condotta. Si avverte il pericolo che il diritto “vivente” non si affianchi bensì soppianti il diritto “vigente”, con il rischio che venga a mancare qualsiasi “antidoto” e controllo rispetto ad istanze di giustizialismo sostanziale.

D. Valitutti La sicurezza come bene giuridico di tutela? Aporie e problemi

dante.valitutti@gmail.com

In questo intervento si cercherà, partendo da una rapida genealogia del concetto di bene giuridico, di individuare presupposti e problematicità della sicurezza intesa come oggetto giuridico di tutela penale. Essa, oggi, appare un tema quanto mai attuale, guardando, soprattutto, all’involuzione securitaria della legislazione. Ebbene, secondo la nostra proposta, la sicurezza per come spesso è declinata è incompatibile con il concetto canonico di bene giuridico, nella sua matrice liberale storica. Nel quadro di una analisi più generale sul c.d. diritto penale preventivo (o della prevenzione generale), dunque, si tenterà di porre la sicurezza al centro del discorso che interseca varie linee di riflessione, dalla teoria generale del reato alla filosofia del diritto penale. Avanzando dal concetto di sicurezza intesa come bene giuridico di tutela, e dalla sua messa in discussione, si cercherà, infine, attraverso un veloce confronto con temi e luoghi della filosofia politica, di stabilire un collegamento tra indirizzi dommatici coevi, della penalistica internazionale, quali quelli del diritto penale del nemico (Feindstrafrecht) e del diritto penale del rischio (Risikostrafrecht) e il discorso classico sulla Ragion di stato.

 

PANEL: LEGALITÀ E DISOBBEDIENZA

Presiede: A. Cavaliere

Relazioni:

A.M. Campanale “Qui, in realtà, siamo tutti difensori o siamo tutti imputati”. Il paradosso della legalità nell’arringa di Piero Calamandrei in difesa di Danilo Dolci

annamaria.campanale@unifg.it

Nella vicenda giudiziaria che vede come protagonista Danilo Dolci, arrestato per aver dato vita al cosiddetto “sciopero alla rovescia” di Partinico del 1956, il dibattimento si conclude dando la parola a Pietro Calamandrei. La singolarità, sottolineata dallo stesso Calamandrei, che fosse un avvocato civilista a tirare le fila della difesa di Dolci mette in luce una questione che trascende, per un verso, i diversi settori del diritto, per l’altro, i fatti accaduti: sotto processo non sono gli imputati, ma l’idea stessa di legalità e, con essa, quella di cultura. La prima non può essere indifferente alla seconda, come invece il Pubblico Ministero sostiene, suggerendo ai giudici di ignorare le “correnti di pensiero” nelle quali la cultura prende forma, permeando di sé le leggi, che altrimenti resterebbero “formule vuote”. Ricordando “il dialogo eterno tra Creonte e Antigone”, attualizzato nel conflitto tra “umana giustizia e regolamenti di polizia”, Calamandrei consegna ai giudici il compito di tenere in equilibrio legge e giustizia, adempiendo in maniera autentica alla loro funzione, quella di “creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione”, attenti a quella cultura che egli tuttavia richiama al suo dovere: quello di essere sempre riflesso dei bisogni fondamentali dell’uomo. In questo contributo si intende analizzare questo movimento circolare, che prendendo avvio da una siffatta idea di cultura, struttura la legalità: in positivo, ciò consente che essa si evolva in un continuo ripensamento della definizione di devianza calibrata su nuove definizioni di realtà; in negativo, impedisce che essa si perverta in un freddo legalismo per il quale la cieca applicazione della legge genera, in una sorta di paradosso, ingiustizia anziché giustizia. Proprio quel paradosso che emerge in tutta la sua tragica tensione in una conferenza di Calamandrei del 1940, negli anni bui della dittatura, che ha come tema centrale la fede nel diritto e nella legge: fede che si giustifica soltanto quando l’uno e l’altra non siano disgiunti dalla giustizia.

V. Pecile e X. Chiaramonte Alle radici del legalitarismo

veronica.pecile@hotmail.com xenia.chiaramento@gmail.com

Da diversi decenni nella sfera pubblica italiana è possibile osservare il dispiegamento di un ordine del discorso di tipo legalista, e cioè che fa della conformità alla legge un mito. Ci riferiamo con la parola “legalismo” a quella visione che, nella prassi, distorce e altera la legalità, intesa come corretto rapporto tra regole e comportamenti, e tende a fare della regola stessa un valore in sé. Uno sguardo comparato ci porta a notare come in sede religiosa e morale il concetto di legalità non può avere posto: lì la norma ha senso nella misura in cui indirizza verso comportamenti giusti o validi, ma mai può essere considerata buona e giusta in sé. Il principio di legalità è esclusivamente giuridico-positivo (Triolo 2004). Ma di cosa si parla esattamente quando si parla di legalismo? Salvo alcuni tentativi ormai datati (Shklar 1964) non vi sono ricerche scientifiche sul punto. Lo studio che stiamo conducendo mira a costituire il primo tassello di una genealogia del legalitarismo in Italia. Intendiamo mostrare come il discorso della legalità si fondi sull’uso ideologico del principio di legalità formale, una strumentalizzazione di cui possiamo datare la comparizione  nella sfera pubblica italiana attorno alla fine degli anni ’70. Tale ordine discorsivo si consolida attraverso episodi quali il processo 7 aprile, lo scandalo Mani Pulite e, più di recente, l’opposizione giudiziaria a Berlusconi, esercitata da un centro-sinistra per il quale “legalità diviene sinonimo di democrazia” (Bascetta 2013). Nel contesto odierno un esempio è costituito dalla cultura civica e moralizzante che mira a uno spazio pubblico all’insegna di sicurezza e decoro.

D. Perego Uso e abuso del mito di Antigone nella questione dei migranti

diana.perego@outlook.it

Benché non mi occupi di diritto bensì di storia del teatro antico, il testo della call, in cui è citata Antigone come figura esemplare della contrapposizione tra giustizia e legalità, ha suscitato il mio interesse e ha confermato la convinzione che la tragedia greca continui a parlare delle questioni umane, anche di quelle più attuali.  Mai come in questi ultimi tempi, Antigone è stata citata a proposito e spesso a sproposito in relazione alla questione dei migranti. Si pensi a Carola Rackete definita ‘nuova Antigone’. Non si tratta solo di grossolani travisamenti del testo sofocleo, che evidenzierò sinteticamente nel mio intervento, quanto soprattutto di usi strumentali della tragedia finalizzati a una comunicazione superficiale, semplificatoria del problema e volutamente populista. Proporrò quindi estratti di articoli di giornale sulla questione dei migranti per evidenziare come la figura di Antigone sia oggetto di manipolazione fuorviante in merito alla tensione tra giustizia e legalità e tra legalità e legittimazione politica. L’Antigone di Sofocle suscita interrogativi e non certezze consolatorie. L’originaria distinzione tra nomos e dike è problematica e non risolutiva come cercherò di dimostrare con un ritorno al testo originale nelle sue parti più significative in proposito. La questione dei migranti è tragedia umana che suscita interrogativi etici, sociali, politici oltre che i sentimenti di paura (phobos) e pietà (eleos) propri della tragedia greca come teorizza Aristotele nella Poetica.

I. Rivera Beiras [titolo da determinare]

L. Ronchetti Con Antigone contro Creonte: rivendicare e praticare un’autonomia all’altezza dei doveri inderogabili   

laura.ronchetti@gmail.com

Antigone, nei tempi recenti, ha smesso di comparire solo nei titoli dei saggi di filosofia, letteratura e diritto, per occupare le prime pagine dei quotidiani. Secondo tante e tanti la capitana Carola Rackete della Sea Watch 3 ha compiuto un’azione comparabile a quella della Antigone di Sofocle. Si propone una lettura parallela delle due vicende, entrambe testimonianze delle connessioni tra autonomia personale e autonomia collettiva politica. Antigone, infatti, è il mito fondativo dell’autonomia sia personale che pubblica, perché coniuga il soggetto con l’azione e li collega secondo un principio politico che connette la potestà personale di governarsi da sé con la dimensione istituzionale che consente l’autonomia dell’ordinamento intero.

 

PANEL: LUNGO I CONFINI DELL’ACCOGLIENZA: QUESTIONE DI LEGALITÀ O DI GIUSTIZIA?

Presiedono: G. Fabini e O. Firouzi Tabar

Relazioni:

M. Accorinti e M. Giovannetti Il nuovo sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia e il ruolo degli operatori

marco.accorinti@uniroma3.it giovannetti@cittalia.it

Le previsioni normative contenute nella legge n. 132 del 2018 hanno eroso il diritto alla protezione e smontato chirurgicamente l’architettura dell’accoglienza costruita faticosamente in vent’anni. Un percorso che si è caratterizzato per i tratti sconnessi e irregolari ma che negli anni aveva portato, attraverso un processo di condivisione tra i diversi livelli di governo, a delineare un articolato sistema di accoglienza che vedeva nello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) il perno centrale della filiera. L’impianto previsto nella nuova legge segna una battuta d’arresto in questo percorso (politico, istituzionale e normativo), imponendo un cambio di paradigma complessivo, in termini di regole e prospettive, in quanto da approccio che si basava su un sistema (unico) distinto per fasi di accoglienza si è passati ad un sistema di accoglienza (binario) distinto in base allo status dei beneficiari. Con il dichiarato intento di voler «superare il diritto di permanenza indistinto» viene ridefinito il sistema di accoglienza nazionale attraverso l’eliminazione della pianificazione per fasi dell’intervento di protezione e operando una scissione tra accoglienza /assistenza e integrazione sociale. Gli interventi di accoglienza integrata volti al supporto di percorsi di inclusione sociale vengono riservati a coloro che hanno un «titolo definitivo a permanere» mentre per coloro «in temporanea attesa della definizione del loro status giuridico (richiedenti asilo e ricorrenti)» sono previsti servizi di prima accoglienza e assistenza. Tali modifiche hanno avuto impatti non solo sulla filiera dell’accoglienza ma sui diritti delle persone alla ricerca di protezione e tutela. La comunicazione, pertanto, mira a fornire una prima fotografia degli effetti che si stanno registrando nel complessivo sistema di accoglienza ed in particolare, riferendosi ai servizi e agli interventi erogati per richiedenti asilo e rifugiati, si vogliono riportare risultati di esperienze di ricerca sul ruolo degli operatori coinvolti nel sistema dell’accoglienza, descrivendo da una parte i dilemmi etico-professionali che molti di loro si sono trovati a vivere a seguito dell’introduzione delle nuove norme, e dall’altra parte le pratiche di resistenza adottate sia a livello di ordini professionali (tra gli altri gli Assistenti Sociali) sia anche a livello di equipe e di reti di Enti del Terzo settore operanti a livello locale.

L. Baron Dalla legge “Stop Soros” ai “Decreti sicurezza”: lo statuto del migrante-nemico nella fucina del diritto penale illiberale

lucabaron4@gmail.com

Muovendo dalla ricognizione dei tratti essenziali che connotano quella linea di politica criminale racchiusa nella locuzione di «populismo penale», la proposta d’intervento mira a evidenziare come proprio la materia dell’immigrazione costituisca un autentico main theme della legislazione penale c.d. illiberale. La gestione ordinamentale e la percezione collettiva, maturate negli anni attorno al fenomeno migratorio, hanno infatti contribuito alla formazione di un sostrato normativo-sociale sul quale sembrano fisiologicamente attecchire i canoni tipici del populismo penale: proprio la figura del migrante straniero – il “diverso”, il nemico, per antonomasia – si presta particolarmente bene a divenire il punto di convergenza di ansie sociali, insicurezze collettive e aspirazioni securitarie che vengono convogliate e convertite in un prodotto specifico – la norma penale – facilmente comprensibile, nel suo significato di punizione, oltre che icasticamente efficace, nella sua immediata materialità applicativa. Ciò premesso, la proposta d’intervento si sviluppa lungo due direttrici d’analisi, apparentemente distinte ma inestricabilmente connesse, allo scopo di gettare uno sguardo sull’attuale statuto penalistico del migrante irregolare e di colui che aiuta il migrante. L’analisi si focalizzerà, per un verso, sul precipitato normativo diretto del nuovo trend politico-criminale, ossia sui due “Decreti sicurezza” italiani e sulla legge c.d. Stop Soros ungherese che, a sua volta, costituisce la frangia più avanzata della strategia illiberale di contrasto al fenomeno migratorio. Per altro verso, è necessario interrogarsi sul ruolo esercitato dal giudice che, nel contesto della «crisi migratoria», è chiamato a un difficile bilanciamento tra le esigenze di sicurezza – indubitabilmente esistenti, ancorché populisticamente amplificate –, l’adempimento degli obblighi internazionali di soccorso, pure gravanti sul legislatore italiano, e la protezione di quei diritti fondamentali di cui anche il migrante irregolare è certamente portatore.

G. Campesi Negoziare il controllo dentro il sistema dell’accoglienza in Italia. Un’indagine empirica

giuseppe.campesi@uniba.it

This presentation is based on the preliminary results of a wider empirical study on the evolution of the Italian reception system in the aftermath of the so-called refugee crisis. Starting from previous research which has showed how, since 2015, the reception system in frontline EU member countries has been increasingly coopted by border control policies, we aimed at exploring how this intermingling of assistance and control, care and repression, is experienced and perceived by staff members and refugee/asylum seekers in receptions facilities located in Southern Italy. In particular, we explored the hypothesis that between the contradictory aims of offering assistance while at the same time containing mobility a space for negotiation opens, where the main stakeholders can redefine their role and their experience of the reception system. Our research shows that staff members and asylum seekers have different strategies to navigate the contradictory rationales of the Italian reception system, negotiating their rules and redefining power relations inside it. While the staff members strive to distantiate themselves from the disciplinary role that the system attach to them, refugee and asylum seekers are willing to play along with rules for a larger payoff. These different strategies open a space where the official rationale of the reception system is put in question and the balance between care and control, assistance and repression concretely redefined by the main stakeholders involved.

S. Spada  La legge 132/2018 quale forma di razzismo istituzionale: riflessioni su legalità, incostituzionalità e diritto/dovere di resistenza. Il caso dell’iscrizione anagrafica e delle azioni di contrasto

s.spada@unibo.it

Il contributo intende proporre una riflessione a partire da una ricerca qualitativa di lungo periodo sulla discrepanza tra law in books e law in action nella protezione dei diritti fondamentali per i richiedenti protezione internazionale. In particolare, ci si soffermerà sulla valutazione della validità e dell’efficacia della legge 132/2018 che ha interamente ristrutturato l’impianto normativo specifico. Oltre all’individuazione dei profili di incostituzionalità e all’analisi dell’impatto della norma stessa intesa quale espressione di razzismo istituzionale, si intende proporre una riflessione a partire dai concetti di legalità e giustizia sui comportamenti di chi ha disapplicato le previsioni della novella. Emblematica in questo senso è la questione dell’iscrizione anagrafica ed il conseguente accesso ai servizi territoriali. La legge 132/2018 può essere considerata, dal punto di vista dell’efficacia, una norma infelice? Se il comportamento dei giudici che, richiamandosi alla costituzione in qualità di grundnorm o norma fondamentale in senso kelseniano, è pienamente valido dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, è legittimo parlare di diritto/dovere di resistenza? In questo senso, come interpretare il mero formalismo della legalità rispetto ad atti valutati come disobbedienti dal punto di vista del perseguimento della giustizia? Obiettivo della comunicazione sarà altresì quello di verificare se, a partire dalla teoria a tre livelli di Radbruch, la legge 132/2018 può essere considerata priva della “natura del diritto”.

 

PANEL: FORME DEL POPULISMO PENALE

Presiede: C. Sarzotti

Relazioni:

R. Cornelli e O. Binik Quando le “message laws” producono panico morale perpetuo: il caso dei registri dedicati ai sex offenders

roberto.cornelli@unimib.it oriana.binik@unimib.it

Da quando, nel 1947, lo Stato della California per primo introdusse una sex offender registry law che prevedeva l’obbligo per gli autori di determinati reati a sfondo sessuale  di registrarsi presso l’ufficio di polizia del territorio, non solo negli Stati Uniti ma in molte parti del mondo sono state emanate leggi che prevedono l’istituzione di registri con possibilità differenziate di accesso da parte del pubblico, a volte accompagnata da sanzione accessorie. Le leggi che istituiscono tali registri possono essere definite quali “message laws”, cioè leggi penali che veicolano un messaggio non solo coerente con la spinta culturale che ne sostiene l’adozione e l’applicazione ma che anticipa ciò che non sarebbe (ancora) accettabile manifestare apertamente nel campo politico delle società occidentali. Tale messaggio è generalmente ritenuto più importante rispetto alla valutazione dei risultati ottenuti dalle leggi in termini di efficacia e interviene su tematiche che suscitano ondate di panico morale, contribuendo alla cristallizzazione delle stesse in fenomeni di “perpetual panic”. A partire da queste basi teoriche, intendiamo mostrare come una delle leve della costante preoccupazione e del desiderio punitivo nei confronti dei sex offenders sia da ricercare proprio nei registri e nei contenuti culturali da essi veicolati. Più precisamente, la tesi che intendiamo sostenere è che tali registri veicolino due messaggi:  1) che gli autori di sex crimes meritano una punizione senza fine e 2) che la comunità ha il diritto/dovere di controllarne le condotte. In conclusione discuteremo di come le “message laws” possano essere considerate un campanello di allarme per la tenuta del progetto democratico.

C. Sarzotti La resistenza al populismo penale ai tempi dei social networks: il caso del video sulla cattura di Cesare Battisti

claudio.sarzotti@unito.it

Il video sull’arresto di Cesare Battisti, in occasione della sua estradizione in Italia che il Ministro della Giustizia Bonafede ha diffuso tramite i social networks, ha particolarmente turbato l’opinione pubblica e ha rappresentato uno dei momenti culturalmente più significativi dell’odierno populismo penale italiano. Si è assistito ad un episodio di esposizione pubblica del corpo del condannato che, in qualche misura, inverte il processo storico che ha caratterizzato l’esercizio della penalità moderna e ricorda le dinamiche primordiali del modello comportamentale “muta da caccia” descritte da Elias Canetti. Parafrasando Foucault, ricompare, all’inizio del XXI secolo, il grande spettacolo della punizione; non si nasconde più il corpo del condannato e non si esclude dal castigo l’esposizione della sua sofferenza. Si abbandona quella “sobrietà punitiva” che ha contraddistinto la cultura della penalità moderna incentrata sul carcere come luogo nascosto alla visione pubblica e si riscopre quell’istinto pulsionale del “piacere di punire” (Fassin) che sembrava sepolto dal processo di civilizzazione (Elias). Come ci ha insegnato McLuhan su altri temi, gli strumenti di comunicazione con cui vengono veicolati i messaggi legati alla penalità (Garland) non sono neutri rispetto al contenuto, ma ne strutturano profondamente il significato e l’impatto sui destinatari. In particolare, la diffusione del video su Battisti non solo è partita dai social networks, ma ha acceso un dibattito che proprio in quel contesto comunicativo ha assunto forme estremamente interessanti. La ricerca ha analizzato, attraverso l’uso di strumenti d’indagine quantitativa e qualitativa elaborati nel progetto Contro l’odio del gruppo Hate Speech Monitoring dell’Università di Torino e dell’associazione ACMOS, i commenti su Twitter che la vicenda ha prodotto nel periodo 14-25 gennaio 2019. L’analisi di questo apparato testuale ha mostrato, tra l’altro, una notevole resistenza alla deriva del populismo penale e la presenza di elementi culturali che possono costituire una forma di “vaccino” nei confronti di tale deriva.

S. Savoia Il diritto all’unicità e il fantasma di un popolo omogeneo

salvatoresavoia@libero.it

I respingimenti umanitari, nelle forme della chiusura dei porti europei ai barconi dei migranti e della costruzione dei muri, mettono in discussione sia l’orizzonte dell’Europa unita – ma solo dalla moneta unica – sia i diritti umani proclamati nelle sue Carte. Sembra che quest’Europa non conosca più compassione (l’éleos greca) e non abbia più rispetto verso i migranti. Allo stesso modo la fratellanza, intesa come solidarietà – posta alla base della Rivoluzione francese insieme all’uguaglianza e alla libertà – pare abbia lasciato il posto all’individualismo. Nell’orizzonte giuridico dell’Europa sembra affacciarsi un nuovo diritto: quello all’unicità. Di fronte ai migranti che tentano di raggiungere le coste europee che si affacciano sul Mediterraneo, la politica rispolvera il principio ciceroniano affermato nel De Officiis: è sì riconosciuta la doverosità di garantire quelle prestazioni che nella Roma antica erano definite communia – tra le quali il dovere di accogliere gli stranieri -, ma fino ad un certo punto. Così come per Cicerone, anche per i governanti contemporanei – seppur ricorrendo ad argomentazioni più semplicistiche e, perché no, populistiche – la generosità verso gli altri può essere esercitata solo nella misura in cui ciò non comporti un detrimento a quella che deve essere mostrata verso i “nostri”, che vengono naturalmente “prima”. In questo contesto si colloca l’affermazione di una sorta di diritto all’unicità: nei diritti e nelle prestazioni vantate nei confronti dello Stato. Prima i “nostri”, poi gli altri. La legittimazione di questo diritto all’unicità sembra rinvenirsi nella rappresentazione di uno stato di eccezione, quale risultato di una strategia politica che si sforza di costruire il fantasma di un popolo omogeneo, non plurale, e che funziona sulla base della contrapposizione tra amico (“noi”) e nemico, dove il nemico è duplice: verso l’alto, le esecrate élites e la disprezzata casta (nella quale si finisce per ricadere una volta al governo); verso il basso: migranti, profughi, richiedenti asilo. Il contributo che qui si propone intende dimostrare come in un contesto del genere la politica dovrebbe svolgere due compiti. Innanzitutto, quello di affrontare la mutata realtà sociale non affermando il proprio io o il “noi” escludente, ma accettando di essere “meno io” e abbandonando la pratica dell’integrazione, se integrazione significa livellamento – secondo l’accezione di Kristeva – oppure adattamento di una parte all’altra secondo l’immagine di una società statica che crede di poter rimanere com’è anche dopo l’adattamento degli altri. Inoltre, la politica dovrebbe procedere alla costruzione di un modello sociale orientato a quella solidarietà il cui venir meno ha di fatto consentito l’affermazione del diritto all’unicità e pone le premesse per una visione pre-illuministica del mondo.

G. Vasaturo Spunti di criminologia mite per arginare il populismo penale   

giulio.vasaturo@uniroma1.it

In un suo recente saggio (1), Ennio Amodio, fine ed illuminato giurista, ha mirabilmente denunciato gli effetti deteriori del “populismo penale” che ha causato per molti aspetti, soprattutto nella stagione del governo c.d. “gialloverde”, una dilagante involuzione del nostro ordinamento normativo, determinando una tangibile regressione nel sistema di tutela dei diritti primari delle minoranze sociali; la crisi del garantismo costituzionale; l’esasperazione antisolidaristica, in senso etichettante ed escludente, di primitive pulsioni collettive; la legittimazione formale dei linguaggi dell’odio verso i nuovi “nemici” interni ed esterni; l’affermazione di un modello di “giustizia vendicativa” in palese contrasto con la matrice illuministica della nostra civiltà giuridica. Con questa consapevolezza, si intende proporre una riflessione critica sulle politiche criminali emergenti in Italia, come nel resto dei paesi occidentali, contrapponendo alla “criminologia truce”, in cui tornano a riflettersi i più antichi e ricorrenti stereotipi illiberali, una “criminologia mite” che, nel solco della più autorevole dottrina (2), favorisca da un lato la rinnovata valorizzazione degli studi scientifici sulla “questione criminale” e consenta dall’altro un provvidenziale recupero di umanità, incisività e credibilità nelle dinamiche di selezione e contrasto dei fenomeni delittuosi, ribadendo l’irrinunciabile centralità dei diritti della persona, intesa nella sua dimensione individuale e comunitaria.

 

PANEL: LIBERTÀ FEMMINILE E DIRITTO

Presiede: L. Re

Relazioni:

F. Parisi La prostituzione secondo il diritto penale. Diritti e valori in gioco, fra dignità umana, vulnerabilità e autodeterminazione sessuale

francesco.parisi@unipa.it

Attraverso la coppia concettuale “dignità umana” e “vulnerabilità” della persona che si prostituisce, la Corte costituzionale ha recentemente confermato la legittimità costituzionale dei reati di favoreggiamento e di reclutamento della prostituzione: fattispecie criminose che puniscono le “condotte satellite” meramente agevolatrici della prostituzione volontaria, realizzate senza fine di lucro. La sentenza interviene nell’ambito di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che aveva recentemente sollevato dubbi sulla possibilità di continuare a giustificare la “meritevolezza” di simili incriminazioni. La soluzione adottata dalla Corte lascia però aperte alcune questioni problematiche sui rapporti di tensione fra diritto e morale, inevitabilmente destinati a influenzare taluni principi fondamentali della legalità penale. Dopo aver delineato le principali linee di tendenza normativa nella regolamentazione della prostituzione, l’Autore si sofferma sul dibattito esistente nei paesi di matrice abolizionista e sui principi affermati dalla Corte costituzionale italiana. L’utilizzo dei beni della dignità umana e della vulnerabilità della persona che si prostituisce, declinati secondo il “sentimento sociale prevalente” e posti a fondamento giustificativo del potere di incriminazione, è ritenuto incompatibile con le funzioni di garanzia della legge penale. Le “regole” di un ordinamento penale ispirato al principio di laicità e rispettoso del diritto di autodeterminazione sessuale richiedono che l’ordinamento, nel polimorfo mondo della prostituzione, sia in grado di differenziare il ventaglio dell’intervento penale a seconda dei beni concretamente in gioco.

C. Peroni Il blackflash antigender contro la libertà riproduttiva: neofondamentalismo, populismo e movimenti femministi

caterina.peroni@gmail.com

La presentazione affronterà il tema della criminalizzazione dell’aborto all’interno del quadro della cosiddetta “war on Gender Ideology”, un’ondata di panico morale e sessuale alimentato da gruppi e organizzazioni pro-life vicine alla chiesa cattolica nei paesi occidentali nell’ultimo decennio. La guerra al “gender” in Italia assume rilevanza in occasione delle proposte di legge avanzate tra il 2013 e il 2014 su temi relativi alla cittadinanza riproduttiva e sessuale delle persone LGBT. Per contrastare queste iniziative legislative, il mondo cattolico neofondamentalista si è mobilitato riesumando e riadattando il repertorio discorsivo e di azione antiabortista e pro-life degli ultimi decenni a quello costruito a livello transnazionale dalla nuova alleanza tra governi e partiti populisti e gli elementi più reazionari del mondo cattolico: difesa della famiglia tradizionale/opposizione al riconoscimento delle  coppie dello stesso sesso; difesa della vita fin dal concepimento; criminalizzazione dell’educazione di genere come forma di indottrinamento ideologico. In particolare, nel 2015 e nel 2016 due “Family Day” hanno segnato la nascita del nuovo movimento neofondamentalista, seguiti dalle iniziative di proposta di mozioni “per la vita” in alcuni consigli comunali e dall’organizzazione del “World Congress of Family” nella città di Verona nel 2018 col patrocinio di alcuni ministeri e deli amministrazioni locali. Negli stessi anni avviene l’esplosione a livello globale del movimento femminista Ni Una Menos, la cui espressione italiana ha fin da subito aggredito questi temi in termini di avanzamento di diritti e conquista di ulteriori spazi di autodeterminazione, individuando nella guerra ai diritti riproduttivi delle donne e delle persone LGBT una forma di violenza istituzionale di genere. Per contrastare e neutralizzare il discorso femminista, il repertorio del movimento pro-life italiano ha deturnato e mistificato alcune sue rivendicazioni, adottando un linguaggio pseudo-anticapitalista e psuedo-femminista.

L. Sugamele La criminalizzazione della prostituta: il dibattito sull’apertura delle case chiuse in Italia

laurasugamele@gmail.com laura.sugamele@uniroma1.it

La legge Merlin promulgata il 20 febbraio 1958, determinò l’abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Le conseguenze della legge furono radicali e il dibattito politico dell’epoca si incentrò sul nesso tra moralità ed etica pubblica. L’importanza di quella legge portò, per la prima volta, l’opinione pubblica a riflettere sulla subalternità sessuale di alcune donne provenienti da strati sociali svantaggiati o con situazioni complesse di vita tali, da essere costrette ad impiegare sé stesse come merce di guadagno, laddove, con la legge Merlin emerse anche la problematicità sulla discussione del principio di autodeterminazione delle donne sul proprio corpo. È necessario sottolineare che la legge non ha determinato una soluzione totale della prostituzione che comunque, ad oggi, continua a persistere, ma, in un certo qual modo, ha contribuito ad arginare il problema e a contrastare una giustificazione di “normalità” dell’utilizzo della donna per fine sessuale. Attualmente, la questione della riapertura delle case chiuse è tornata in auge all’interno delle discussioni politiche – è un esempio la proposta del senatore Gianfranco Rufa – legando la regolamentazione della prostituzione più al tema del decoro cittadino, come sottolinea la filosofa e sociologa del diritto Tamar Pich, e meno alla protezione e alla liberazione di queste donne, nella maggior parte vittime di tratta, con il rischio di attuare una ingiustificata criminalizzazione di esse e la reiterazione di uno stato di schiavitù sessuale, peraltro legittimato dallo Stato, rispetto al cliente su cui le attenzioni legislative sembrano concentrarsi meno, dimenticando che la causa principale del problema è la richiesta della domanda da parte maschile, e celando la commercializzazione del corpo femminile in una regolamentazione intesa come lecito “sex worker” delle donne.

G. Zuffa La giustizia penale come “riscatto morale” della vittima: alcune riflessioni a partire dai reati di violenza contro le donne.

graziazuffa@me.com

Propongo di approfondire alcuni risvolti del processo di individualizzazione/privatizzazione/ moralizzazione della giustizia penale, come ne ha parlato e scritto Tamar Pitch (a seguito dell’indebolimento della dimensione collettiva del vivere civile e della battaglia politica sul piano sociale per il cambiamento). Il processo di individualizzazione (da cui procede l’attuale “protagonismo della vittima”), investe non solo la dimensione pubblica (col declino della politica e la ipertrofia del penale), ma anche la dimensione privata, rispetto alla percezione individuale del “posto” che occupa o dovrebbe occupare la giustizia penale: intendendo il “posto”, non solo come ruolo che deve avere la giustizia penale nella società, ma anche come significato che assume nella dimensione squisitamente privata/personale. Il penale occupa la scena, anche a livello individuale, perché diventa il terreno del “riscatto” della vittima. L’idea del “riscatto” si colloca in una dimensione “morale”, di “valore”, difficilmente commensurabile proprio in quanto dimensione morale; che perciò mal si concilia coi criteri di giustizia del sistema penale, per i quali, al contrario, le pene devono essere commensurabili e proporzionate. Il penale “collassa” sul livello individuale, anche in veste di prescrizione morale: la denuncia del compagno violento da parte della donna diventa “prova” di affrancamento dalla soggezione psicologica nei suoi confronti. La battaglia sulla violenza sessuale degli anni ottanta mostra sia le motivazioni della scelta del terreno penale, sia la consapevolezza dei limiti di agibilità politica di quello stesso terreno, rispetto agli obiettivi di affermazione del carattere sessuale e sessuato della violenza sessuale.

ore 16:00 – 18:00

PANEL: POLITICA, GIUSTIZIA, LEGALITÀ

Presiede: M. Prospero

Relazioni:

L. Bonzanni e C. Dovizio “Mani pulite”, un catalizzatore del declino italiano?

luca.bonzanni@unimi.it ciro.dovizio@unimi.it

Dal febbraio 1992, l’Italia è stata sferzata dal vento giudiziario di una stagione inedita, cristallizzata nell’inchiesta “Mani pulite” avviata dalla procura di Milano, volta a colpire i circuiti corruttivi della politica locale e nazionale. L’indagine giudiziaria ha generato una cesura nella vita pubblica del Paese, chiudendo una lunga parabola avviatasi nel secondo Dopoguerra e tracciandone una nuova, protrattasi sino ai giorni nostri. Oltre un quarto di secolo più tardi, il tessuto economico e politico italiano resta lacerato: nel 1991 l’Italia era indicata come la quarta potenza industriale mondiale (oggi si attesta tra il settimo e l’ottavo posto), il rapporto debito pubblico/Pil si attestava al 98% (nel 2018 è al 132%), il tasso di disoccupazione segnava l’8,6% (contro il 10,6% del 2018, Istat), la mobilità sociale intergenerazionale si è arenata (Banca d’Italia 2018); l’affluenza alle elezioni politiche è scesa dall’88,6% del 1987 al 72,93% del 2018 (Ministero dell’Interno), il sistema politico pare affetto da una «instabilità inafferrabile» (Itanes 2011), una nuova «sfiducia di massa» (Di Virgilio e Segatti 2013) soffia verso politici e partiti. A cavallo tra storiografia e sociologia, combinando fonti qualitative e quantitative, il contributo mira a proporre una ricostruzione di sintesi delle conseguenze inintenzionali di “Mani pulite” e del delicato crinale tra Prima e Seconda Repubblica. Si avanzerà l’ipotesi che tale stagione giudiziaria, pur meritoria nel tentativo di scardinare un sedimentato sistema di potere, clientela e corruttela, abbia tuttavia agito da catalizzatore – certo non da unica causa efficiente – di un apparentemente irreversibile declino economico e politico del Paese, gettando altresì le basi per un mutamento evolutivo delle dinamiche corruttive, oggi maggiormente complesse, pervasive e difficilmente identificabili (Vannucci 2012; Sciarrone 2017), dunque più faticosamente contenibili dalle agenzie di contrasto.

M. Clement e V. Scalia The strategy of tension: understanding state labelling processes and double-binds

matt.clement@winchester.ac.uk vincenzo.scalia@winchester.ac.uk

Criminologists can enhance their theoretical grasp of contemporary political economy, as this provides insights into the uneven development within and across nation states. The authors present a comparative study of European statecraft during the cold war, and today, noting the parallels and contrasts in the construction and demonization of the ‘enemies of the west’. A detailed analysis of how the strategy of tension was enacted by the US and UK secret services, in alliance with the Italian government between 1946 and 1980 is presented here, alongside some more fragmentary evidence of the way in which contemporary policies are framed around the ‘war on terror’, forming the contours of today’s strategy of tension. In the pages that follow, the authors will demonstrate how terrorism is neither an anomaly of politics nor the consequence of outright repression, but rather the consequence of a process of deviance amplification wherein the strategy of tension plays a central role in the criminalization of social movements. It will be explained how this response to terrorism is more repressive than preventive. The authors will demonstrate that the concept of the Strategy of Tension still applied to State strategies in the twenty first century, albeit with some specific differences: Firstly, up until the fall of the Berlin Wall the national domain was the stage, nowadays it has expanded to become a global phenomenon. Secondly, pre 1989 Strategies of Tension revolved around two different political narratives, that is capitalism versus communism, its current versions relies upon a more cultural  us and them narrative such as the infamous clash of civilization that drove the Iraq war.

I.C. Cristocea Profiling terrorism, understanding anti-terrorism policies

ioana.cristocea@studio.unibo.it

Globalization challenged the capacity of societies, states and supra-national entities to adapt to an increasingly dynamic context which gave rise to more complex security threats. Whereas security used to be a matter of statehood, the breaking down of physical and territorial borders, at least in part, changed fundamentally the old concept of national security and calls nowadays for collective efforts in addressing what are transnational violent or non-violent threats. In this picture, it becomes clear that no policy effort will be successful if it does not benefit from a strong theoretical understanding of the phenomena at steak. This is becoming even more crystalized when discussing terrorism, a threat that is not fundamentally new, but that is increasingly impactful both on the ground and at a perception level. In this respect, the discussions that have portrayed the risk of terrorist attacks as deeply linked to the mass of refugees that seek protection in Europe illustrates a shallow understanding of both the terrorist threat as well as the causes of protection-seeking, forced migration. The following work seeks to deconstruct this perceived link by analyzing the criminal profile of terrorist fighters starting from the valuable insight of several contemporary works in analyzing the nature of terrorism as a mode of adaptation and as an expressive non-instrumental violence, seeking to contour possible criminological profiles that terrorism can take. Such criminological profiles will then be employed in order to evidence the shortcoming of contemporary anti-terrorism policies as well as to reveal the covert aims of exclusion that some of those policies take. The aim of such effort is constructing a discourse about terrorism that seeks to understand the phenomena by separating it from the fear-inducing emotional portrayals that seem to be increasingly weaponized to serve political goals.

N. Dimitri I vincoli di solidarietà e la crisi del legame sociale europeo

n.dimitri@hotmail.it

Parole che sembrano perdute tornano nel discorso pubblico e gli imprimono nuova forza. Le crisi finanziarie e sociali che hanno investito e tuttora investono l’Unione europea a partire dal 2008 hanno posto con prepotenza al centro del dibattito politico il tema della solidarietà. Molte politiche dell’Unione europea in nome di un indiscutibile primato della logica economica e dello strapotere delle forze del mercato hanno imposto una vera e propria riduzione dei diritti sociali.
In tale contesto, il principio di solidarietà seppur nominato in molte costituzioni e documenti internazionali ha ceduto il passo alla dialettica economica e al mero rapporto di debito-credito tra gli Stati membri. L’Europa che è stata capace di apprendere l’arte di convivere con le differenze si presenta oggi come un arcipelago di sfere pubbliche diasporiche, trincerata dietro politiche che demistificano l’ideale di un’omogeneità culturale intesa come condizione necessaria per una convivenza regolata da, e ispirata verso, una progettualità comune. L’offerta di solidarietà in Europa è spesso segmentata e bloccata dal disaccordo degli Stati membri su chi deve cosa a chi, quando e dove. E tale offerta è, ancor più spesso, subordinata alla compatibilità economica. L’attuale e profonda crisi delle risorse fiduciarie riflette la difficoltà di costruire un progetto condiviso e rivolto a tutti. E invero, tale evidente difficoltà non esonera dall’obbligo di misurarsi con i temi che la solidarietà ha posto e continua a porre. Anzi, in ragione della sua stessa crisi tali questioni appaiono ancora più brucianti. È perciò necessario tornare a discutere sulla necessità della solidarietà. Categoria, questa, che seppur negata e depotenziata permane come riferimento forte e obbligante all’interno del progetto europeo.
Per prendere sul serio la questione ci si deve interrogare se sia ancora legittimo credere di poter promuovere il progetto democratico europeo attraverso lo sviluppo di legami sociali fondati sul sentimento della fraternità e reciprocità. Il quadro delineato richiede un’attenta riflessione attorno al tema della solidarietà indagando le modalità attraverso cui i sentimenti solidaristici si affermano nei paradigmi politici degli Stati membri europei e si sedimentano all’interno della sfera emotiva dei singoli individui.

H. Saeed Legality and Justice in Times of Political Transitions

huma.saeed@kuleuven.be

The question of “legality and justice” is an enticing notion in situations of conflict and post-conflict. Under these circumstances, the justice discourse is framed as transitional justice, which entails a set of judicial and non-judicial measures -such as trails, truth commissions, reparations and institutional reforms- aimed to address gross human rights violations of the past and redress victims’ needs. Such measures often embody a set of political, moral, legal and psychosocial dilemmas that not only question the ideological, instrumental and political nature of the law, but also, and importantly, the administration of justice in transitional settings. Building on this premise, the paper will examine a number of transitional justice mechanisms in specific contexts where the notion of legality on the one hand and the justice administration on the other will be juxtaposed against each other. The paper will also look at the role of grassroot initiatives in transitional settings who have challenged the top down approaches (often legally sanctioned) by developing alternative, bottom up initiatives. In doing so, the paper will discuss the novel notion of transformative justice, which is increasingly being advocated by scholars of transitional justice as an alternative approach under such (transitional) circumstances.

M. Žgur Decision-making in the public administration: any room for constitutionality?

matija.zgur@uniroma3.it

In this paper, I examine the law-applying practices of frontline administrative officials in light of the fundamental principles of the Constitutional State, i.e. the principles of constitutionality and legality. Legal and organizational principles determining the structural organization and decision-making activities of frontline officials jointly establish an environment which favors strict rule-following, deference to hierarchically superior authority, unreflected decision-making etc. Such an environment tends to ascribe great powers – beyond those legally prescribed – to the political leadership of public administrative agencies, in our legal systems primarily to government ministers. One way in which these powers are exercised is via informal administrative circulars which, in turn, become the primary sources of law in the decision-making practices of frontline officials. Due to the above mentioned systemic factors, administrative decision-making is conditioned upon the use of such “circulars-sources” – even when their content may be contra legem. These practices are, therefore, not just some de facto anomaly in violation of the principles of constitutionality and legality, but rather a systemic phenomenon and a consequence of the way contemporary public bureaucracies are established and function. I claim that in these circumstances, the principle of constitutionality cannot be fully realized, requiring, rather, a radical reconsideration of the way administrative officials are trained and of the principles guiding their activities, with particular reference to the nature of their relations with superordinate officials. The general findings presented in this paper are, mutatis mutandis, pertinent to all sectors of executive decision-making, including penitentiary law, migration regulation and, in particular, the working of armed forces.

 

PANEL: LEGALITÀ E GIUSTIZIA NEI CONFLITTI URBANI

Presiede: C. Mantovan

Relazioni:

F. Biondo Disagio abitativo e stato di necessità. Un’ipotesi di teoria ermeneutica realista circa il perdurare di orientamenti disomogenei da parte della giurisprudenza di legittimità

francesco.biondo@unipa.it

Come è noto a qualunque studioso di diritto penale, l’applicazione della scriminante dello stato di necessità agli atti di occupazione abusiva di immobili (art. 633 cp) è stato oggetto di una disomogenea giurisprudenza. Mentre la giurisprudenza di merito tiene un orientamento estensivo della nozione di danno grave alla persona, riconducendo ad esso il danno alla salute e il diritto all’alloggio, la giurisprudenza di legittimità segue un criterio che pretende che la condotta sia caratterizzata da “assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo” (in ultimo C. 25225/19). Il risultato, almeno nella copiosa giurisprudenza di legittimità, è lo svuotamento di rilevanza pratica del principio che anche il diritto all’alloggio possa costituire di per sè autonoma ragione per applicare lo stato di necessità (Marinucci-Dolcini), ritornando così al sospetto che la corte di legittimità assuma, apoditticamente, che i poteri pubblici siano sempre in grado, contrariamente all’evidente crisi del welfare state, di venire incontro a forme estreme di disagio abitativo (Mereu). Dopo avere passato in rassegna alcune delle sentenze più importanti della Suprema Corte, sia di orientamento estensivo, sia di orientamento restrittivo, cercherò di applicare la teoria ermeneutica del diritto, in una sua versione “realista”, al fine di ricostruire il perdurante disomogeneo orientamento della Corte. La mia ipotesi è che la formula de “l’accertamento rigoroso dei requisiti dell’attualità del pericolo e della inevitabilità altrimenti” (c. 25/9/2014 n. 43078) sia una forma di “giustizia del caso concreto” che evita alla Corte il rischio a) di prendere posizione circa la natura se oggettiva o soggettiva dello stato di necessità, b) di essere additata come legislatore “supplente” c) di legittimare condotte che hanno contribuito alla perdurante crisi dell’edilizia popolare. D’altra parte, è in agguato un rischio speculare: di criminalizzare condotte dettate da estreme condizioni di disagio, e quindi di creare nuova devianza.

E. Gargiulo Contrastare la presenza legale attraverso mezzi illegittimi. La regolazione della residenza tra strumenti giuridici e obiettivi politici

enrico.gargiulo@unibo.it

M. V. Nardi Periferie criminogene oltre lo skyline

marynike84@gmail.com

Che cosa hanno in comune le periferie romane come Tor Bella Monaca, San Basilio, le Vele di Scampia, lo Zen di Palermo? Spazi urbani- spesso sovraffollati, qualificati degradati- abitati da persone sempre più intese come meri corpi parcheggiati ai margini delle città, deumanizzati, senza identità, esposti al rischio perpetuo di entrare nei circuiti labirintici della realtà carceraria; sviluppano e strutturano man mano, quasi inevitabilmente, le cosiddette devianze, genoma di un sistema alla base di ulteriori questioni marginalizzanti e marginali. È davvero inevitabile l’automatismo del binomio infrangibile periferie-criminalità? Perché i modelli architettonici e criminali propri delle periferie si ricalcano tra geografie territoriali, culturali e storiche, differenti? Cosa lega tra loro le terre di nessuno? Le organizzazioni criminali, specie adoperanti il metodo mafioso si addentellano a meccanismi sempre uguali inserendosi nel vuoto d’identità dei luoghi e delle persone. Società, politica, informazione, istituzioni, urbanisti sembrano non aver introiettato a sufficienza la percezione dei fattori criminogeni ab origine nelle e delle periferie. Decostruire ostacoli ontologici a partire da una più attenta progettazione dello spazio urbano inteso non più come contenitore di corpi dall’architettura scatolare potrebbe già rappresentare un’ipotesi percorribile di miglioramento per iniziare a rendere più vivibili le periferie.

J. Paffarini Le occupazioni abitative tra emergenza sociale e legalità. Dai territori una risposta politica al punitivismo dello Stato

j.paffarini@gmail.com

Il contributo che si intende proporre vuole suscitare una riflessione su alcuni recenti episodi che hanno visto gli enti regionali e comunali contrapporsi ai provvedimenti del governo centrale finalizzati a reprimere le pratiche di occupazione di immobili. Attraverso uno studio della casistica verranno ricavati gli argomenti che le istituzioni locali hanno messo in campo per disinnescare la risposta punitiva al fenomeno delle invasioni di proprietà pubbliche e private, a partire dal riconoscimento dello stato di necessità degli occupanti. Ad una prima osservazione si possono classificare diverse tipologie di iniziative, in base alla portata degli effetti e alla carica politica o umanitaria delle considerazioni poste a loro fondamento. Sotto il primo profilo si rilevano anzitutto i provvedimenti delle amministrazioni comunali – Roma, Palermo, e Napoli, in primis – che negli ultimi anni hanno affermato l’utilità sociale di alcune esperienze di occupazione per il fatto di aver offerto una soluzione, pur temporanea, a famiglie e singoli senza fissa dimora. Dall’altro lato, un piano promosso dal Comune di Roma e una legge della Regione Calabria sono intervenuti in maniera più ampia e generalizzata sul problema, dando riconoscimento ufficiale e sostegno alle pratiche di “autorecupero” degli edifici pubblici organizzate dagli abitanti con risorse autonome. Un ulteriore orizzonte di studio è offerto dai patti collaborativi stipulati dagli enti locali con la cittadinanza, i quali, superando la limitata ottica dello stato di necessità, perseguono la rigenerazione, la gestione condivisa e la fruibilità collettiva del patrimonio immobiliare pubblico, seguendo il modello teorico dei “beni comuni”. Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, si intende mettere in luce gli episodi in cui sindaci e amministratori locali, su pressione dei movimenti per l’abitare, hanno fatto uso di questa categoria giuridica allo scopo di “regolarizzare” le esperienze di attivismo e mutualismo sociale nate all’interno delle proprietà di cui sono responsabili.

 

PANEL: MIGRAZIONI E CONFINI

Presiede: V. Verdolini

Relazioni:

I.Boiano Appunti per una giustizia delle frontiere: il respingimento, l’espulsione e il trattenimenti dei/delle migranti

boiano@studiolegalemanente.it

Nel presente contributo si propone una riflessione in chiave comparata della disciplina dell’espulsione e del respingimento alla frontiera nei paesi membri dell’UE e del correlato proliferare di forme di privazione della libertà personale dei/delle migranti che si pongono fuori dalle garanzie comuni alle tradizioni costituzionali in tema di habeas corpus. In una prima parte, l’intervento sarà dedicato alla ricostruzione della letteratura socio-giuridica prodotta in tema di privazione della libertà personale correlata allo status di migrante irregolare a partire dal recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi. In una seconda parte, attraverso studi di casi giurisprudenziali e i rapporti di documentazione prodotti dalla società civile, si traccerà la misura dell’impatto concreto che la disciplina introdotta nell’ordinamento dei paesi membri ha avuto sui diritti e le libertà fondamentali dei/delle migranti, con riguardo all’esperienza sia di coloro che tentano di superare la frontiera esterna della Fortezza Europa sia di coloro che, sebbene all’interno, sperimentano condizioni di subalternità sociale determinate dalla legge. Un approfondimento attraverso studi di casi sarà dedicato all’impatto sulle misure di trattenimento ed espulsione sui diritti delle donne che hanno fatto esperienza di tratta e sfruttamento, dimostrando l’ambivalenza di un sistema, come quello di diritto europeo in tema di controllo dell’immigrazione, che, da un lato, sviluppa cornici di intervento fondate sulla promozione dei diritti fondamentali e, dall’altro, rende sempre più profondo il fossato attorno alla Fortezza Europa, minando l’effettività degli istituti di tutela introdotti.

C. Denaro Legalità e giustizia nelle pratiche di gestione dei flussi migratori verso l’Europa. Riflessioni a partire dall’utilizzo “legittimo” della violenza

chiara23d@gmail.com

Le mobilità umane costituiscono un fenomeno strutturale nelle società contemporanee; ciò nonostante, osserviamo oggi la proliferazione di politiche di contenimento delle stesse, ridefinite quali fenomeni eccezionali. Tali politiche prendono forma attraverso la definizione di molteplici strumenti giuridici, e relative prassi applicative, che legittimano l’utilizzo della violenza  – e della violazione dei diritti fondamentali – nella gestione dei flussi migratori. Tra questi strumenti, appare rilevante la firma di accordi bilaterali con paesi terzi, politicamente ri-definiti come “sicuri”, che implicano l’esecuzione sistematica di operazioni di varie forme di respingimento (pull back e push back) verso luoghi ove i diritti umani fondamentali sono oggetto di violazioni (es. Libia), così come il principio di non-refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra (es. Turchia). Moltissimi studiosi hanno individuato la violenza quale caratteristica intrinseca dei confini, definendoli quali pilastri della violenza istituzionale (Balibar, 2001) ed “entità violente” (Jonas, 2016), eppure nei documenti ufficiali essa appare come “discorso mancante” (Fine, 1988). L’utilizzo “legittimo” della violenza al confine – e le violazioni che ne derivano – non si esaurisce nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere, ma concerne anche la definizione e implementazione delle politiche di accoglienza, che sempre più spesso implicano l’utilizzo di pratiche detentive. Nel quadro delle politiche di esternalizzazione e di gestione dei flussi migratori promosse dall’Europa, e in riferimento a particolari casi di violazioni osservate lungo i tre corridoi migratori e denunciate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ai tre corridoi migratori (Mediterraneo orientale, centrale, occidentale), il presente paper si propone di mettere in luce alcune contraddizioni emergenti tra il concetto di legalità – implicito nelle politiche ufficiali e negli strumenti giuridici volti a implementarle – e di giustizia – così come viene ridefinito e sancito in alcune delle decisioni da parte degli organi preposti.

J. Kume Caso SeaWatch 3 tra criminalità e legalità. Il conflitto normativo al confine meridionale italiano

jessi.kume@studio.unibo.it

La politica dei porti chiusi è stata il mantra quotidiano volto a nutrire le politiche di immigrazione durante l’ultima esperienza di governo italiano. I decreti legge 113/18 e 53/19, cosiddetti decreti Salvini, hanno contribuito ulteriormente a porre il fenomeno migratorio e le attività di monitoraggio e salvataggio delle ONG sotto l’insegna della sicurezza e criminalità. Cosa succede, però, se queste leggi incontrano agenti che all’interno dei confini italiani rispondono ad altre norme in contrasto con quelle nazionali? Questo lavoro si occupa del caso Sea Watch 3 del 29 giugno 2019 che manifesta l’incompatibilità dei decreti sicurezza con le norme internazionali. L’arresto e la seguente caduta delle accuse al capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, aprono la via all’analisi dei decreti sicurezza attraverso la lente della state criminology. Secondo un approccio critico criminologico, i processi di definizione di crimine sono significativamente influenzati da coloro che detengono il potere politico, tuttavia non sempre le pratiche legali del governo coincidono con pratiche legittime. Il presente contributo mira ad offrire un’interpretazione criminologica di quelle direttive ministeriali del governo italiano che risultano sia nella criminalizzazione dei migranti e delle ONG, sia nella perpetrazione di atti in contrasto con le norme internazionali. Le dinamiche che hanno luogo al confine meridionale italiano portano all’analisi del confine stesso come luogo simbolico e fisico di quello che Sutherland chiama conflitto normativo, generando devianza e/o conformità sia da una parte del confine che dall’altra. Si cerca di dimostrare che leggi frutto di un ampio consenso politico e elettorale non sempre coincidano con norme conformi a una data giustizia, nel caso specifico la giustizia internazionale e i diritti umani. Infine, la questione presentata si dovrebbe focalizzare sui meccanismi che acconsentono la legittimazione dell’approccio di politiche di sicurezza nei confronti dei migranti piuttosto che un approccio volto a tutelare i diritti umani, che è in ultima istanza il “problema” del consenso.

C. Macq e M. Hardt The criminalization of assistance to foreigners entering or residing illegally in Europe: what are the limits of punishment?

christelle.macq@uclouvain.be mathilde.hardt@student.uclouvain.be

Recently, a general wave of intimidation and criminalization of those who provide humanitarian assistance to migrants has been observed all around the world. Belgium was no exception. In November 2018, the Brussels Criminal Court held hearings for the so-called « trial of the hosts » that made headlines in Belgium’s judicial news. In this case, four citizens who hosted, provided food, shelter and material assistance to illegal residents were prosecuted, alongside eight transit migrants. They were all charged with smuggling of migrants and participation to a criminal organization. Likewise, in France, citizens were also convicted of criminal offenses after having provided assistance to foreigners residing illegally. Among these citizens, Cedric Herrou, a farmer who hosted migrants, offered them shelter, food and basic medical assistance, and drove them across the border, was sentenced to prison. Nonetheless, the French Constitutional Council quashed the principle of sanctions for such behaviors because it would be inconsistent with the principle of fraternity. In a pioneering decision, the highest constitutional authority in France found Cedric Herrou not guilty because he acted under “the principle of fraternity”. On building of the Belgian and French examples, this contribution will analyze the legal grounds behind the criminalization of assistance to illegal residents. Furthermore, we will explore the main principles of domestic legislations as well as international law restricting the action of judicial authorities in this area. In this respect, the decision of the French Constitutional Council is an interesting starting point.

M. Veglio La forma giuridica dell’inquietudine

maurizio.veglio@gmail.com

Se lo straniero è fonte di insuperabile turbamento (U. Curi), il diritto dell’immigrazione rappresenta la forma giuridica dell’inquietudine, la legge della paura e dell’ostilità. Nella sua versione più qualificata, questa forma coincide con quella del “campo”, perimetro che raccoglie un’umanità ridotta. I tre assi che ne descrivono il carattere – extraterritoriale, eccezionale, esclusivo – testimoniano la longevità dello strumento e la sua versatilità: arma delle democrazie liberali per l’esternalizzazione della violenza nelle colonie, luogo di spreco della manodopera umana e poi di sterminio al servizio dei totalitarismi, presidio di sicurezza per i Paesi evoluti contro quelli di origine e transito dei migranti. Quest’ultima accezione conosce oggi una duplice veste, sulle sponde opposte del Mediterraneo. In Libia i campi di accoglienza sponsorizzati dal Memorandum italo-libico attualizzano le pratiche di sfruttamento intensivo del corpo altrui, in un Paese che ha conosciuto l’internamento di massa delle popolazioni della Cirenaica a opera del regime fascista. In entrambi i casi l’eliminazione fisica del nemico – lo straniero, il ribelle – non è il fine dichiarato della politica dei campi, ma un evento che rientra nel novero delle possibilità, un rischio calcolato e accettato (N. Labanca). In Italia i luoghi di segregazione degli immigrati costituiscono strumento di selezione sociale, ambienti giuridici a garanzie attenuate (CPR) e territori de-giurisdizionalizzati (hotspot). Il trattenimento dello straniero convalidato dall’autorità giudiziaria, moderno sacerdote laico, è un rito di separazione su base etnica – un rito di apartheid – che legittima la “mortificazione della dignità umana” (Corte Cost., n. 105/2001). La convivenza forzata tra chi non vuole, ma deve restare, e chi non vuole, ma deve accogliere, ipoteca la vita durante e dopo il campo: quale comunità può nascere dall’incontro di due rifiuti? Quale società da una relazione senza desiderio (A. Mbembe)?

 

PANEL: GIUSTIZIA(LISMO) DELLE PENE

Presiede: D. Ronco

Relazioni:

P. A. Allegri e D. Ronco Percorsi di reinserimento sociale tra legalità e giustizia

perla.allegri@gmail.com daniela.ronco@unito.it

Nel paper “Percorsi di reinserimento sociale tra legalità e giustizia” Perla Allegri e Daniela Ronco intendono analizzare i risultati di una ricerca qualitativa che ha avuto come oggetto alcuni percorsi di reinserimento lavorativo e, più in generale, di attività di formazione professionale e restituzione sociale di un target di soggetti appartenenti alla popolazione detenuta e di soggetti in esecuzione penale esterna in carico all’UEPE. Nello specifico, la riflessione verte sui processi di criminalizzazione che emergono dalla tensione tra il principio di legalità  e l’ideale di giustizia, tra quanto statuito dal portato normativo di stampo correzionalista e quanto avviene nella realtà della pena materiale. Muovendo dalla retorica della rieducazione della pena verranno approfonditi gli sviluppi pratici di programmi per il reentry in society e le dinamiche relazionali tra detenuti ed operatori delle agenzie del welfare penale.

L. P. Del Santo Beyond penal populism: when too little – not too much – democracy leads to mass incarceration

luiz.dalsanto@crim.ox.ac.uk

Penal populism has been a widely used category to explain the changes in the penal system and penal policies around the world in the last decades. This paper analyses whether ‘penal populism’ is the causal determinant of the development of practices and politics in the current crime control field in Brazil. By analysing secondary data and considering specific, concrete events that have taken place since the 1990s in the country, the case of Brazil is explored in three different dimensions: the ordinary people, the politicians and the penal elite. Despite acknowledging the existence of some processes somehow identified with the penal populism trend, it is concluded that they constitute only exceptions and cannot be considered a causal determinant of mass incarceration in Brazil. Ultimately, the expansion of the Brazilian punitive system is better understood through the ‘lack of democracy’ hypothesis rather than the ‘democracy-at-work’ one.

M. Miravalle Gli operatori della giustizia penale minorile di fronte alla radicalizzazione

michele.miravalle@unito.it

L’intervento di Michele Miravalle dal titolo “Gli operatori della giustizia penale minorile di fronte alla radicalizzazione” si focalizzerà sulla giustizia penale minorile. Nell’ambito delle politiche penali e penitenziarie, quello minorile è tra i campi più sensibile alle crescenti tensioni tra una giustizia “in the books” incentrata sul concetto del “best interest of the child” e una “law in action” di stampo securitario. In questo senso occorre interpretare le proposte di abbassamento dell’età dell’imputabilità e le “campagne d’odio” contro le c.d baby gangs e le varie declinazioni della devianza minorile. Durante l’intervento si presenteranno i risultati parziali di una ricerca condotta con il Dipartimento per la giustizia minorile, volta a osservare le reazioni degli operatori (assistenti sociali,educatori,forze dell’ordine,sanitari) di fronte a “casi difficili”,percepiti dagli stessi operatori come “estremi” e “radicali” rispetto all’ordinario. Muovendo da una tassonomia delle varie forme di “radicalizzazione” individuate durante la ricerca, si osserverà quali sono le caratteristiche “macro”, “meso”, e “micro” che accomunano i 98 casi riferiti a 10 diversi contesti territoriali.

S. Santorso The italian way to Mass Incarceration

s.santorso@hull.ac.uk

The paper aims to present and discuss the Italian prison system thought the mass incarceration paradigm. I argue that in the age of mass mobility, prison overcrowding and penal expansion represent the epitome of the process of inclusion and exclusion that shed light on the process of society transformation. In this process, I identify a new way of mass incarceration where citizenship is the main distinctive criterion. Throughout a socio-historical perspective I will discuss the rise of the carceral state in Italy as transformative process, underlining how the policy implemented to face the prison system issues are pointing a radical transformation of the Italian prison system. The paper concludes by debating whether we can understand this process as the Italian way of mass incarceration and thus the transformation and affirmation of a new penality rather than the crisis of a system.

PANEL: LIBERTÀ FEMMINILE E DIRITTO

Presiede: M. Virgilio

Relazioni:

R. Dameno Vulnerabili per legge. La violenza di genere nei confronti delle persone gender variant

roberta.dameno@unimib.it

La violenza nei confronti delle persone lgbtqia è un fatto presente in quasi tutte le realtà socio-geografiche e il nostro contesto europeo, in particolare quello italiano, non fa certo eccezione. Nell’intervento intendo, innanzi tutto, mostrare come la violenza nei confronti delle persone lgbtqia debba essere intesa come violenza di genere. Mi soffermerò poi ad analizzare la violenza nei confronti delle persone che non hanno un’identità di genere “normalmente” definita e definibile: le persone gender variant. Il fatto di non appartenere pienamente a un unico genere – se non dopo essersi sottoposti a interventi medici-chirurgici di riassegnazione sessuale e a iter legali che sanciscano la piena appartenenza al sesso opposto alla nascita – fa sì che le persone con varianza di genere siano spesso oggetto di stigmatizzazione e di atti di violenza verbale e fisica non solo nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione, ma anche all’interno della loro stessa famiglia. Inoltre, proprio a causa della forte discriminazione che sono costrette a subire, le persone con varianza di genere possono essere costrette ad assumere comportamenti e stili di vita maggiormente rischiosi (basti pensare alle persone senza fissa dimora e/o alle persone che si prostituiscono). Infine, non ci si deve nascondere il fatto che tutte le persone gender variant subiscono una vera e propria violenza di tipo istituzionale, sancita e prodotta direttamente dalle norme e/o dalle prassi giuridiche. Basti pensare all’iter per ottenere il cambiamento di nome (e di sesso) nei documenti di identità, o alle norme che regolano la procreazione medicalmente assistita, o, più in generale, a tutte quelle prassi che suddividono gli individui sulla base del loro sesso e del loro genere.

M. Raissouni La violence baseé sur le genre au Maroc

mehdialion@hotmail.com raissouni.mehdia@uae.ac.ma

Durant les dernières années, le contexte national a évolué vers le renforcement de la reconnaissance de la promotion du statut des femmes, en tant que condition fondamentale pour répondre aux exigences d’éthique, de démocratie et au développement économique, social et politique de notre pays. Les avancées enregistrées en matière des droits humains fondamentaux des femmes constituent le couronnement de l’action soutenue du mouvement féminin. Le Maroc témoigne d’une ferme volonté de renforcer ses engagements internationaux dans le domaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment depuis l’annonce de la levée des réserves émises à la CEDAW. Ainsi, les réformes juridiques et politiques qu’a connues le pays ces dernières années illustrent clairement de la volonté de consacrer les droits humains fondamentaux et de renforcer l’engagement international du pays dans le domaine de la lutte contre les violences, en particulier celles fondées sur le genre. Désormais, l’urgence d’une politique “volontariste” en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes est soulignée et les domaines prioritaires qui intègrent les besoins incessants et critiques sont identifiés. Le domaine juridique est postulé comme la plus grande des priorités. Comment  enfin donner  contenu aux domaines  prioritaires en termes  d’activités opérationnelles,  selon des engagements explicites, des différents partenaires concernés, avec les moyens humains et financiers adéquats et disponibles et enfin à l’appui d’une qualité de gestion et des organes d’exécution assurés?

C. Rigoni “Increasing Punitiveness vs. Alternative Solutions: Enhancing Access to Justice for Victims of Honor-Based Violence and Forced Marriages”

c.rigoni@mpicc.de

In the last 20 years, the related phenomena of honor-based violence and forced marriages have received increasing attention at the International level. In Europe, strong responses towards this type of violence have been adopted. Among these are legislation and policy actions containing direct references to the concepts of honor, culture, and tradition, and ad hoc criminalization targeting forced marriages as a separate offence (next to existing general provisions on coercion). Specific strategies, including practitioners’ training and specialized risk assessment, have also been enacted. Despite the adoption of these punitive measures, however, data concerning reporting and prosecution rates for these crimes remain very low. Victims of honor-based violence find themselves in a situation of extreme vulnerability and encounter several obstacles when addressing the formal justice system. Some of these obstacles are those typically linked to domestic and family violence cases, while other needs stem from the social and cultural context in which this violence occurs, including that of normative and identity plurality that characterizes the life of many immigrant groups nowadays in Europe. A possibility to improve women access to justice is represented by alternative dispute resolution mechanisms, particularly widespread within the immigrant communities in which honor-based violence mostly occurs. In Europe, however, the use of such mechanisms in contexts of de facto legal and cultural pluralism is highly discouraged and often pointed at as “parallel justice”, accused of conflicting with state law. The presentation will illustrate examples of programs from the United Kingdom, Norway and Germany, which proved capable of avoiding the shortcomings of criminal justice-based responses on the one hand, and those usually associated with alternative dispute resolution mechanisms on the other. That is to say, solutions capable of satisfying the expectations of participants and aiming at individualizing justice in a context of normative plurality, while at the same time of respecting state law and human rights

G. Truda Tra giustizia ed equità, le donne e la violenza di genere

gtruda@unisa.it

Le disparità persistenti tra donne e uomini, i pregiudizi sessisti e gli stereotipi si traducono spesso anche in un accesso disuguale alla giustizia. Ma in cosa si traduce nella vita quotidiana e nel rapporto con il sistema giuridico. Intanto bisogna definire il concetto stesso di giustizia e cosa s’intende quando si tratta di questioni di genere. Rawls (1971), per esempio, dice che uno dei principi di giustizia è l’uguaglianza formale delle chances. Se pensiamo alla giustizia come uno Stato di diritto, rappresenta un insieme di valori fondamentali ai quali si suppone che la legislazione sia conforme almeno in linea di principio e in questo senso acquista legittimità. Ma nel contesto di genere ci interessa una giustizia che tiene conto della particolarità degli individui e dei contesti e che si riferisca ad un giudizio di equità e non a una rigorosa applicazione della legge. Ma quanto è legale tutto ciò; in effetti, legale è ciò che è conforme alla legge positiva, ovvero all’insieme delle leggi istituite da una determinata società. Secondo la concezione di Trasimaco di giustizia e legalità e della loro relazione, se le donne non hanno diritti legali in materia politica, economica o educativa in una data società, questo è giusto in questa società. L’Antigone che disobbedisce alla legge di Creonte che dà una sepoltura a suo fratello viola la legge in nome della giustizia: agisce illegalmente ma legittimamente. In linea di principio, si presume che la legalità e la legittimità coincidano, cioè che la legge positiva sia giusta; ma in pratica, come sottolinea anche Rousseau, non è sempre così. Dal punto di vista legale, per esempio, sono stati presi provvedimenti specifici per prevenire e reprimere la violenza sessuale e sono stati istituiti tanti dispositivi giuridici che mirano a tutelare la donna come vittima di violenza, ma che non fanno giustizia degli abusi subiti.

Venerdì 24 gennaio 2020

ore 9:00 – 11:00

PANEL: UNA QUESTIONE POLITICA. IL SAPERE SUL CRIMINE ORGANIZZATO IN ITALIA

Presiedono: E. Ciccarello e A. Vesco

Relazioni:

G. Belloni e A. Vesco Il racconto politico di un problema alieno. La scoperta della mafia a Nord-est

giannibelloni08@gmail.com antonio.vesco@unito.it

La recente attenzione da parte della Commissione parlamentare antimafia (Cpa), le ultime inchieste della magistratura, una maggiore attenzione da parte dei mass media e una più vivace attività delle associazioni antimafia hanno catapultato il tema della lotta alla mafia nell’agenda della politica regionale veneta, in una spirale di produzione sociale del fenomeno che merita attenzione. Come in altri contesti, gli attori politici veneti hanno fatto leva sulla retorica dell’alterità, individuando nel mafioso un corpo estraneo che attacca un tessuto economico e sociale considerato altrimenti sano. Questa visione sostanzialmente razzista assume in Veneto sfumature peculiari, che possono essere ricondotte al diffuso carattere antistatalista echeggiato da alcune formazioni politiche (su tutte, la Liga veneta, poi Lega Nord) e sedimentato nei tempi lunghi della storia – fin dalla caduta della Serenissima (Lanaro 1976). Anche per questa corrente la mafia è un corpo estraneo da combattere, non già in nome dello Stato, ma per la difesa dei supposti caratteri fondanti della società (e dell’economia) veneta. Il contributo si sofferma sull’efficacia di un dispositivo retorico in grado di performare “esclusioni e inclusioni collettive” basate su “identità etniche” (Lupo 2008). In un contesto in cui si registrano sistemi corruttivi del tutto autoctoni (si pensi al caso Mose) e l’attivo coinvolgimento di circuiti imprenditoriali locali in condotte mafiose (Belloni e Vesco 2018), le “poetiche sociali” in circolazione (Herzfeld 1997) dialogano con le narrazioni dominanti del fenomeno mafioso, informando la “public culture” (Breckenridge-Appadurai 1988; Gupta 1995), mettendo in circolo nuovi processi di criminalizzazione e aggiornando il racconto politico e sociale sul Veneto. Oltre che su una aggiornata rassegna dei media locali e dei documenti istituzionali prodotti, il contributo si basa sull’osservazione diretta delle audizioni della Cpa e di altri momenti istituzionali, nonché sui documenti giudiziari relativi alle recenti inchieste che hanno coinvolto organizzazioni mafiose in questo territorio.

E. Ciccarello Fenomeni vecchi e interpretazioni nuove. La costruzione sociale delle mafie di Ostia

elena.ciccarello@gmail.com

Il paper intende analizzare il ruolo della magistratura quale agenzia di produzione del sapere sulla mafia, affrontando il tema attraverso due aspetti principali: il primo riguarda l’autorità definitoria che viene istituzionalmente e pubblicamente riconosciuta all’antimafia giudiziaria quale fonte di una “definizione legittima” (Bourdieu 1988) del fenomeno criminale; il secondo attiene alle interazioni tra “campo giuridico” e altre agenzie di produzione del sapere all’interno dei processi sociali che conducono al “riconoscimento” (Pizzorno 1998, 2006, 2007) delle mafie. Allo scopo, è proposto lo studio del caso di Ostia, X Municipio di Roma commissariato nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Adottando una prospettiva esterna allo studio del fenomeno criminale, ovvero focalizzandosi sul modo in cui lo stesso viene percepito, classificato e rappresentato da soggetti non mafiosi, il paper approfondisce l’intervento di attori, risorse e fattori di contesto all’interno dei processi che hanno portato alla “scoperta” delle mafie autoctone dei Fasciani e degli Spada e quindi al mutamento della considerazione sociale riservata ai fenomeni di criminalità locale. Attraverso gli strumenti di indagine del case study, il contributo approfondisce il ruolo dei magistrati quali “imprenditori morali” (Becker 1987), l’attivazione di “gruppi portatori” (Alexander 2006) in grado di indicare un nuovo problema sociale e di promuoverlo, l’arretramento e la delega alla magistratura attuati dalla politica in un momento di “crisi” locale e nazionale nella definizione della questione mafiosa (Briquet 2007) nonché, più estesamente, la presenza di un contesto storico, culturale e istituzionale che hanno favorito il successo di tale processo. In quest’ottica, Ostia è presentato quale caso euristicamente fecondo per l’analisi dei fattori e delle dinamiche che possono intervenire a modificare la qualificazione di un fenomeno criminale, orientando con ciò le politiche finalizzate a contrastarlo e producendo importanti conseguenze sul piano sociale, politico, economico ed etico-morale.

A. Dino La “forza del diritto”: attori, retoriche e campi sociali della battaglia simbolica intorno alla definizione del fenomeno mafioso

alessandra.dino@unipa.it

Il paper affronta il tema dei rapporti di forza tra vari “campi sociali” (Bourdieu 2009, 2017) e tra varie discipline (Foucault 1971, 1974) nella battaglia simbolica per la definizione del fenomeno mafioso, cercando di capire quanto (e come) la definizione fornita in sede legislativa (tradotta in fattispecie penale nell’articolo 416bis) e/o applicata nella prassi giudiziaria, si avvalga del contributo di altre dottrine e in che modo istanze, retoriche e metodi appartenenti a differenti saperi esperti (sociologia, storia, psicologia, economia, etc.) vengano “tradotte” (più o meno consapevolmente) nelle logiche del campo giuridico. Riconoscendo il valore performativo della legge (Derrida 2003) e la dimensione “parziale” del diritto nel tracciare i confini tra lecito e illecito (Ferrajoli 2004) e questionando “intuizioni ingenue di equità” e attestazioni apodittiche di “scientificità” super partes rivendicate dal campo giuridico (Taruffo 2009), il contributo approfondisce modi ed effetti di queste continue contaminazioni; “invasioni di campo” attraverso cui si producono definizioni ibride del fenomeno mafioso, spesso rivendicate come “astratte” ed auto-fondate da parte dei vari attori sociali. Assumendo la prospettiva della sociologia critica del diritto (Baratta 1982) si guarderà al discorso giuridico sul 416bis (e sul fenomeno mafioso in generale) come “ipotesi di significazione dell’agire sociale”, osservando i modi in cui “il contenuto pragmatico delle questioni del potere e dell’autorità” si traduce “in quelle dell’imputazione e della responsabilità”, evidenziando le contraddizioni tra diritto penale sulla carta e diritto penale “in azione” (Mosconi 2007). Partendo dalle retoriche e dalle narrazioni delle sentenze di alcuni recenti e importanti processi (dal processo cd. “Mafia capitale” a quello sulla “Trattativa” da quello a carico del presidente Salvatore Cuffaro ai processi sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio), si metterà in evidenza la dimensione “politica” dello scontro e le sue “risonanze” nel sistema mediatico, facendo emergere come la forza simbolica e gli effetti performativi della definizione “prevalente” pesino sul futuro non solo della “conoscenza” del fenomeno mafioso, ma anche delle politiche normative e delle azioni di contrasto (si pensi, ad es., al rapporto tra criminalità mafiosa e criminalità economica, tra mafia e politica e al tema del crimine dei potenti) (Ruggiero 2015).

M. V. Nardi I sensali. Analisi criminologica del potere criminale mafioso

marynike84@gmail.com

Di fondamentale importanza quando ci accingiamo a discutere di “cose di mafia” è affrancare il campo da paradigmi interpretativi esistenti solo in vitro e non in rerum natura. Occorre ragionare su come determinate caratteristiche nella storia si sono sempre intrecciate. Lo storico francese Fernand Braudel immaginava il senso della storia come le correnti marine: quelle sotto, profonde, lente, ovattate, non immediatamente percettibili, sostengono e condizionano le correnti intermedie e le onde in superficie, quelle sopra producono piccole danze in base ai movimenti dei flussi di corrente più in basso. Tendenzialmente, noi possiamo vedere solo il risultato quasi statico di prolungati processi dinamici nel tempo, ma nessuno ci impedisce- intanto-di immergerci gradualmente e vedere fluttuazioni e temperature diverse. Credo che questa immagine sul senso della storia ben si potrebbe accostare anche alla storia delle mafie, alla ricostruzione criminologica del loro potere, ovvero di un particolare susseguirsi di vicende, di «storie di profondità […] il cui senso si rivela soltanto quando si abbraccino ampi periodi del tempo». Le caratteristiche ( le correnti) che nel lungo periodo hanno dato man forte alle mafie sono la capacità di saper sparare, di saper ragionare e di saper fare affari, tre tecnicità che è necessario comprendere nel loro intersecarsi e nella loro granitica mutevolezza, e cioè nelle combinazioni sempre nuove ma sempre classiche- vintage- tra la capacità di esercizio della violenza e la capacità di tessere relazioni che cambiano parimenti alle trasformazioni sociali, ma che sostanzialmente non cambiano nell’esercizio del cosiddetto metodo mafioso. Senza le figure di mediazione criminale- i sensali mafiosi- sapienti nello snocciolare le declinazioni dell’agire mafioso, oggi, probabilmente le mafie si sarebbero quasi dissolte, invece le mafie si ripresentano ancora.

M. Panzarasa Distanziamento e riconoscimento. Un’analisi delle pratiche narrative di soggetti mafiosi   

martina.panzarasa@gmail.com

 La maggior parte degli studi sulle organizzazioni mafiose muove dall’analisi di documenti giudiziari e report di agenzie di contrasto o dalla disamina delle rappresentazioni di osservatori privilegiati ed ex-membri. Tali fonti, seppur ricchissime, comportano spesso difficoltà in termini analitici che rischiano di condizionare la qualificazione e definizione del fenomeno mafioso. L’articolo prova ad approcciarsi allo studio delle mafie attraverso una diversa prospettiva – quella degli individui che ne fanno parte – ponendo particolare attenzione al loro modo di interpretare la realtà e di rappresentare i propri atti. Impiega metodi qualitativi ed è basato su 18 interviste discorsive semi-strutturate con donne appartenenti alla principali organizzazioni mafiose, detenute nella sezione di alta sicurezza della Casa di Reclusione di Vigevano. Lo studio si focalizza in particolare sull’analisi di due corpi discorsivi: il distanziamento e il riconoscimento. Il discorso del distanziamento individua quelle strategie narrative che mirano a distanziare il soggetto dall’immagine situata che l’interlocutore gli attribuisce e segnala dunque da quale rappresentazione sociale le intervistate vogliono allontanarsi. L’analisi si serve delle tecniche di neutralizzazione (Sykes Matza 1956) per individuare i principali ordini di giustificazione impiegati e mostra come questi si strutturino in una “storia giusta”, plasmata nel contesto famigliare, nel percorso giudiziario e detentivo. Il discorso del riconoscimento individua, al contrario, quelle strategie narrative che lasciano emergere il desiderio di “essere riconosciuti”, ossia quei meccanismi di resistenza alla “storia giusta”, volti a rivendicare una propria identità. Esso affronta nello specifico le tecniche di amministrazione della reputazione e la deprivazione identitaria legata al vissuto dello stigma. L’analisi situata di questi due modelli discorsivi evidenzia come la narrazione del sé dei soggetti mafiosi tenda ad articolarsi entro i confini di un continuo rimando con le rappresentazioni istituzionali della mafia diffuse nel discorso sociale.

PANEL: MIGRANTI E SICUREZZA

Presiede: F. Mastromartino

Relazioni:

C. Crocetta e D. Girardi La riforma della cittadinanza come retorica “liberante”?

d.girardi@iusve.it c.crocetta@iusve.it

Il dispositivo noto ai più come “decreto sicurezza” è solo il più recente esempio di violenza simbolica (Bourdieu, 1997) perpetrata dal discorso normativo nei confronti delle persone d’origine straniera. In esso, l’opera di stigmatizzazione prodotta dalla normativa di specie – intervenuta soprattutto a partire dalla cosiddetta legge “Bossi-Fini” – trova una sorta di compimento in cui “lo straniero” si conferma confinato in uno spazio sociale di precarietà strutturale, corroborato da retoriche che – nel pericoloso incontrarsi di impliciti propri al discorso specialistico (normativo) e a quello quotidiano – impediscono in nuce la possibilità che i fenomeni migratori possano essere affrontati per quel che rappresentano, cioè un “fatto sociale totale” (Sayad, 2002). Il consolidamento dell’esperienza lavorativa, di quella familiare, lo stratificarsi delle generazioni sono fenomeni che sono fattualmente evidenti ma ancora non hanno scalfito la marginalità simbolica in cui è mantenuto lo “straniero”. Ciò è vero soprattutto per le generazioni nate dall’immigrazione. Se nel tempo non sono mancate le esperienze di voice (Hirschman, 1970) che le hanno coinvolte, manca nondimeno una pubblica consapevolezza di quale sia lo step qualitativo che esse rappresentano nella più ampia vicenda dei fenomeni migratori (Ambrosini e Molina, 2004). Lo conferma la mancata riforma della cittadinanza, emersa dal basso (Rete 2G) attraverso proposte di legge di istanza popolare, più volte discussa in sede parlamentare ma rimasta in sospeso, di legislatura in legislatura, nel limbo di una perenne fase de iure condendo. Per questa ragione, il ripensamento della stessa in ottica di ius soli (di recente nuovamente posta in discussione parlamentare anche nella versione “ridotta” dello ius culturae) rivestirebbe ancora un carattere di immediato “contro-discorso” liberante, forse in grado di proiettare una diversa luce sulla possibilità che il nostro Paese faccia (finalmente) i conti con la pluralità culturale che lo permea.

G. Mosconi La recente legislazione sui migranti tra retoriche comunicative e percezione pubblica

giuseppe.mosconi@unipd.it

L’intervento intende porsi nella cornice del noto contrasto tra le definizioni legislative e i processi materiali che le sottendono, con particolare attenzione ai rapporti di potere, agli interessi socioeconomici in campo, ai flussi di interazione tra aree di attori sociali, ai modelli culturali e ai comportamenti prevalenti, ai conflitti che attraversano questo contesto nel suo insieme. Sotto questo profilo declinare la lettura delle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione e sicurezza nei termini del contrasto tra legalità e giustizia solo in parte rispecchia la sostanza del problema. Infatti se la retorica sicuritaria delle leggi in questione intende appellarsi ad un sentire diffuso che invoca e si identifica in tali misure, la lettura critica verso le stesse, che si appella in primis al dettato costituzionale come garanzia di legittimità, non può a sua volta che invocarla come istanza condivisa di sostanziale giustizia. Entrambi gli approcci devono essere posti a confronto, agli occhi del ricercatore, ma anche del giurista, con le attitudini,, le percezioni e gli orientamenti concretamente diffusi nell’opinione pubblica. Si tratta perciò da un lato si ricostruire le retoriche, i significati, le letture della realtà e le prospettive che caratterizzano le due contrapposte dimensioni legislative in questione. Dall’altro di analizzare, previa definizione di adeguate ipotesi interpretative, gli effettivi atteggiamenti e orientamenti che attraversano l’opinione pubblica in tema di sicurezza, immigrazione e criminalità. Il contributo  intende perciò, da un lato, offrire un’interpretazione delle retoriche, dei significati, dei luoghi comuni veicolati e sdoganati dalla normativa in questione; ma anche accennare ad ipotesi interpretative degli orientamenti che ispirano l’adesione al dettato costituzionale e alle politiche di accoglienza. Dall’altro disegnare ipotesi interpretative delle percezioni e degli orientamenti prevalenti che caratterizzano il sostrato sociale su cui impatta l’intera materia legislativa. Per poi cogliere come tali elementi ispirino i conflitti che investono l’intera sfera del diritto in questione.

M. Reviglio Criminal populism and Solidarity in Italy: from Minniti to Salvini

martino.revigliodellaveneria@unito.it

In the last years Italy’s politics of migration have constructed an anti-immigration rhetoric around two notions: criminal populism and criminalization of solidarity. These two notions are interrelated because it is through the laws enacted by populist parties that the criminalization of solidarity materialises in migration politics. The paper analysis the Minniti migration policies as the first instance in which this kind of approach was followed. The approach included the signature of the memorandum of understanding with Libya and the application of the code of conduct for NGOs operating in the central southern Mediterranean. The former was signed with the only aim of decreasing the arrivals without any preoccupation for the destiny of the migrants tortured in the Libyan detention centres; the latter questioned the authenticity of NGOs solidarity discourses. In doing so, Minniti policies present some characteristic of both criminal populism and criminalization of solidarity that are part of an anti-immigration rhetoric. The paper shows how the Minniti ‘soft’ combination of criminal populism and criminalization of solidarity become the pillars of Salvini’s outright exclusionary policy. In fact, Salvini designed two law decrees that created a situation of outright exclusion. First, it produced a state of illegality for many migrants by limiting significantly the humanitarian protection. Second, Salvini initiated a policy of ‘closed ports’ that is not illegal per se but has severe humanitarian consequences. By doing so, NGOs activities were subject to many measures that intentionally created the conditions for illegality for rescue and disembarkation operations in Italy conducted by NGOs. Thus, the paper sheds light on the country-specific dynamics of the process of anti-immigration policies with the aim of identifying the underlying social and political forces that drive it. In doing so, it aims to illustrate two cases in which anti-immigration rhetoric was based on the combination of criminal populism and criminalization of solidarity.

K.E. Seminario Migrazione venezuelana nella città di Quito: Criminalizzazione dei migranti venezuelani in Ecuador

kathyaseminario@gmail.com

L’esodo di venezuelani è il maggior fenomeno migratorio verificatosi in America latina negli ultimi anni. La ricerca affronta alcune tematiche centrali del pensiero criminologico quali, la devianza, l’etichettamento e l’allarme sociale, riferite alla migrazione venezuelana in Ecuador, in particolare, a Quito. Si inizia con una sintetica analisi socio-economica dei due paesi, accomunati da lingua, cultura e storia, dalle quale risulta che il Venezuela è attualmente in una profonda crisi con pesantissime ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini: salari ai minimi storici, l’inflazione è alle stelle, il debito pubblico fuori controllo; al contrario, l’Ecuador, dopo una grave crisi economica, vive un periodo di crescita, grazie anche al USD dollaro, adottato come moneta ufficiale nel 1999. Si espongono, quindi, i risultati di due inchieste effettuate nella città di Quito rivolte, una ai migranti venezuelani e l’altra agli ecuadoriani. Dai risultati emerge come gli ecuadoriani percepiscono i migranti venezuelani come: devianti, un serio pericolo pubblico, un nemico da espellere. Il 90%   è convinto che la criminalità sia aumentata con il loro arrivo. Non si riconosce loro alcuna possibilità di dare un contributo positivo alla società ecuadoriana. Sorprendentemente, invece, i venezuelani dimostrano una maggiore apertura, si sentono abbastanza accettati dalla popolazione locale, nonostante segnalino: discriminazioni, violazioni dei diritti, sfruttamento lavorativo. Si rileva infine un gravissimo conflitto normativo fra un principio costituzionale che assicura la non criminalizzazione dei migranti e la legge migratoria, che impone il pagamento di una cifra proibitiva per molti venezuelani per l’ottenimento dei visti di soggiorno. Si sottolinea il ruolo della cultura che è un fattore decisivo per favorire il dialogo fra popolazioni e culture diverse, e un appello affinché le norme morali codificate trovino una concreta attuazione; in particolare, il principio di uguaglianza: argine che vieta al diritto penale di essere debole con i forti e forte con i deboli.

G. Travain  Giustizia civile: quale funzione in materia di immigrazione?

travaingiulia@tiscali.it

La materia dell’immigrazione e della protezione internazionale,con riferimento alla fase giurisdizionale,risulta ad oggi perlopiù assegnata al sistema di giustizia civile. Il d.l. n. 13 del 2017 (cd. decreto Minniti-Orlando) in materia di sicurezza e immigrazione,come noto,ha apportato proprio su quell’ambito rilevanti modifiche,non soltanto di natura sostanziale,bensì anche processuale e organizzativa. Molteplici analisi giuridiche hanno ampiamente rilevato i suoi effetti di annullamento e depotenziamento di una serie di garanzie processuali per le persone richiedenti asilo nei giudizi di protezione internazionale. Un aspetto che mi è parso invece meno esplorato,ma sul quale mi sembra valga la pena soffermarsi,è quello di analizzare la possibile funzione attribuita alla giurisdizione civile rispetto al sistema di governo delle migrazioni,perlopiù appannaggio degli apparati amministrativi di pubblica sicurezza. L’ultima riforma citata ha contribuito a mio avviso a rendere maggiormente visibile il ruolo affidatole in una materia che,pur incidendo fortemente sulle libertà personali degli individui,è retta da principi e garanzie del tutto differenti e carenti rispetto al sistema penale. Dopo aver analizzato le competenze assegnate al giudice civile in materia,l’oggetto dei differenti procedimenti giudiziali,i soggetti che in vario modo ne prendono parte,ci si interroga sugli interessi e meccanismi che muovono l’apparato giurisdizionale da cui scaturiscono le decisioni giudiziarie. Ne emerge che,in una materia caratterizzata dal forte interesse pubblico alla gestione e al controllo delle persone migranti e delle frontiere,la giurisdizione civile sembra articolata per fungere da dispositivo di ultima istanza in grado di rispondere ai medesimi scopi di controllo,differenziazione e legittimazione giuridica di politiche fortemente compressive delle libertà personali degli individui. Infatti, lungi dall’essere pensata nella prospettiva di coloro che intendono ottenere il riconoscimento della propria libertà personale e di movimento, questa appare piuttosto orientata al raggiungimento di obiettivi di politica migratoria, in ciò ben conciliandosi con gli interessi neoliberisti di amministrazione della giustizia.

 

PANEL: OVERDOSE PUNITIVA E NUOVI STRUMENTI DI TUTELA

Presiede: S. Anastasia

Relazioni:

M. Cascavilla [titolo da determinare]

Il contributo teorico che ci si propone di apportare al Convegno su “Legalità e giustizia! è finalizzato a riprendere e approfondire criticamente alcune tematiche relative alla funzione e ai limiti del diritto penale nella società di oggi e alla possibilità di attivazione di forme di tutela di beni e interessi alternative al sistema basato esclusivamente sul binomio pena-carcere. Questa pista di ricerca, che ha conosciuto un felice momento di elaborazione qualche decennio fa con la teorizzazione del “diritto penale minimo” merita di essere ripresa e riproposta alla discussione per saggiarne la fondatezza e la praticabilità. L’intento è quello di verificare se le analisi condotte in tale prospettiva possano essere utilizzate per interpretare e definire, nell’attuale momento sociale e storico, il plesso tematico del rapporto tra legalità, definizione dei reati, prevenzione dei crimini e mezzi di contrasto alla delinquenza. A tale scopo l’indagine potrà allargarsi fino a considerare ulteriori questioni che riguardano la sperimentazione di forme di giustizia più produttive in termini di riduzione della recidiva rispetto a quella basata su una rigida logica punitiva, l’incidenza della percezione sociale della criminalità indotta dai media sulla definizione delle politiche di contrasto alla delinquenza, la efficacia di un sistema penale basato sulla centralità del carcere a scapito di più moderne forme di trattamento dei comportamenti illegali. Sottesa a tale progetto di ricerca sta la convinzione che nella società alle prese con i problemi dell’immigrazione, della disoccupazione, della crisi economica, in cui le tematiche della devianza, della criminalità, e dei rimedi da adottare, sembrano esposte al condizionamento dell’emotività dell’opinione pubblica o agli interessi delle parti politiche, tornare a riflettere sulla funzione e sui limiti del diritto penale come strumento di lotta al crimine, non può che risultare di particolarmente utilità per la corretta impostazione del rapporto tra legalità e giustizia.

F. Paruzzo Populismo penale; i limiti della sovranità popolare

francesca.paruzzo@gmail.com

Mai come nell’epoca attuale, le finestre della politica criminale si sono spalancate sul diritto penale, il cui uso demagogico e congiunturale è diretto a riflettere e alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale, con linguaggi e comportamenti nuovi spesso produttori, essi stessi, di effetti giuridici. Il tutto è avvenuto e avviene attraverso misure che si sono dimostrate tanto inefficaci nella prevenzione della criminalità (la percezione dell’insicurezza è, infatti, nella maggior parte dei casi, interamente una costruzione sociale), quanto promotrici di un sistema penale, nei suoi effetti, fortemente lesivo dei diritti fondamentali e delle garanzie previste dalla Carta Fondamentale. Tutto ciò, peraltro, si è dimostrato perfettamente funzionale all’affermazione di una nuova forma di populismo politico: la sovranità popolare (di cui all’art. 1 della Costituzione), infatti, viene ora narrata e percepita solo come potere (e al tempo stesso come fonte di legittimazione del potere) privo di limiti; con ciò mettendo a rischio la stessa efficacia prescrittiva della Carta Fondamentale. Siamo di fronte a un diritto penale sempre più disarticolato dalle proprie premesse fondative liberali, teso, da un lato, al congedo dalla tipicità legale del reato, dal principio di proporzione tra reato e pena e dalla presunzione di innocenza e, dall’altro, alla necessità di legittimare chi lo pone in essere, in un contesto in cui la catarsi punitiva assurge a una funzione di identificazione di nemici. In questo quadro, complesso e al tempo stesso importante è il ruolo svolto dagli organi di garanzia e dalla magistratura (spesso destinataria di attacchi quando non si atteggi quale terminale delle aspettative sociali) a cui è richiesto di svolgere un compito riequilibratore.

B. Perego Quando l’interesse pubblico applicato all’universo del diritto porta a nuove forme di tutela: la strategic litigation

benedettaperego1@gmail.com

Diritto penale e popolo. Uno iato antico e sempre promotore di dibattito, accademico, politico, sociale e quasi sempre, connesso ad un terzo elemento: la vendetta. Il coinvolgimento della collettività nelle fasi creativa ed applicativa del diritto, soprattutto quello penale, è qualcosa che siamo abituati a leggere con implicazioni avverse alla qualità del prodotto normativo: la produzione legislativa diventa frettolosa, emergenziale (di cui l’Italia è maestra) e le estrinsecazioni normative che ne derivano tendono a rinunciare ad appartenere ad un disegno completo e organico della legge per tradursi, piuttosto, nelle risposte interessate alle richieste umorali e spesso cruente dell’opinione pubblica. Se è vero, come ci insegna l’imperituro maestro dell’analisi di queste tematiche, Foucault, che il supplizio e la punizione sono stati sottratti materialmente all’occhio collettivo lo è altrettanto che la vendetta sia ancora ampiamente invocata dall’opinione pubblica, quantomeno dalle sue voci più intense, e che i programmi politici dei governi, o aspiranti tali, dell’ultimo ventennio almeno non abbiano mai abbandonato il terreno della repressione penale e la ricerca di sempre nuovi nemici pubblici. Potremmo, però, oggi essere testimoni di un nuovo fronte di coinvolgimento popolare nella creazione ed applicazione del diritto. Se, invero, partendo dall’esempio culturale e sociale delle class action come proattività collettiva per la tutela di interessi diffusi, guardassimo all’interessamento pubblico come chance di inversione positiva rispetto all’urgenza punitiva cui il diritto penale si è assoggettata negli ultimi anni? E se l’interesse pubblico smettesse di cercare nuovi nemici pubblici e cominciasse ad influenzare i processi giuridici in nome della tutela di identificate fasce deboli? La strategic litigation, tecnica figlia del common law che affida al contenzioso giuridico il compito di promuovere il riconoscimento di nuovi diritti od il potenziamento di quelli esistenti, risponde affermativamente a queste domande; non a caso, è anche definita ‘public interest litigation’.

F. Urbinati  Giustizia vendicativa e processo penale

fr.urbinati@gmail.com

La recente esperienza di governo “populista” si è distinta per la costruzione di un sistema penale di chiaro stampo “vendicativo”. Il complesso delle riforme poste in essere ha provato a decostruire il sistema di garanzie del processo penale e la stessa funzione del procedimento. Si segnalano l’attacco alla funzione di accertamento (riforma legittima difesa), alla ragionevole durata del processo (riforma prescrizione), all’applicabilità dei riti alternativi (modifica giudizio abbreviato), alla finalità rieducativa, alla logica trattamentale e alla proporzionalità sanzionatoria (riforma c.d. “spazzacorrotti). La logica complessiva è quella di una giustizia penale illimitata, longa manus del sovrano, legittimata dal popolo “buono” e “onesto” e che discredita tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati, professori). A supporto di tale decostruzione del modello liberale della giustizia penale, si affianca la istituzionalizzazione della  violenza del linguaggio e dei comportamenti, spesso contro il dettato delle Carte fondamentali. Il lavoro si scompone in due parti: una prima, che si occuperà dell’analisi delle menzionate riforme alla luce dei fondamentali del processo penale; una seconda, che indicherà dei casi di utilizzo del linguaggio e del comportamento istituzionale in spregio al dettato costituzionale, evidenziando, in senso riequilibratore, gli opportuni interventi degli Organi di garanzia (come la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica).

 

PANEL: PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E PRESCRIZIONE: COSA PUNIRE E QUANDO?

Presiede: S. Crocitti

Relazioni:

A. Bongarzone Informativa antimafia e contratto tra esigenze di repressione della criminalità e garanzie costituzionali

amelia.bongarzone@unicz.it

In ambiti ritenuti di storico appannaggio di altri settori della scienza giuridica, le sollecitazioni offerte dalla disciplina delle informazioni antimafia affidano al civilista il compito di comporre un quadro normativo complesso ed a tratti disorganico. Nelle dinamiche negoziali tra privati e pubbliche amministrazioni, le modalità di ripercussione di un provvedimento prefettizio che dovesse sopraggiungere a contenuto ostativo – e segnatamente i modi in cui la legislazione attuale, al pari di quella previgente, neutralizza gli effetti eventualmente già prodotti – continuano invero a suscitare perplessità. Sì che, volendo racchiudere in una formula sintetica la questione attorno alla quale costruire l’ipotesi di lavoro, può dirsi che essa riguarda l’incidenza dell’informativa antimafia sul paradigma contrattuale. Il proposito è chiarire, sul piano sistematico, la portata delle soluzioni adottate dal legislatore, non senza stigmatizzare l’incongruenza degli esiti scaturenti da un processo valutativo costretto al mero dato letterale. Una per tutte, quella emergente da una lettura congiunta dei commi 2 e 3 dell’art. 92 del Codice antimafia che parrebbe statuire l’obbligo per la P.A. di procedere comunque alla contrattazione proprio quando, paradossalmente, si dovessero rinvenire già tracce di inquinamento criminale. Ancor prima, la riflessione investe la locuzione tentativi di infiltrazione mafiosa, costituente il nucleo centrale dell’intera problematica. La difficoltà frapposta ad una sua più definita connotazione richiede infatti uno sforzo epistemologico idoneo ad arginare le possibili proiezioni valutative dell’interprete, sì da scampare il pericolo che l’informativa antimafia, da validissima risorsa nella lotta contro il fenomeno mafioso, possa impropriamente trasformarsi in uno strumento incontrollato per la selezione dei soggetti cui consentire o impedire l’accesso al mercato pubblico.

A. Caputo Misure di prevenzione e legalità penale convenzionale: antichi percorsi punitivi per nuovi programmi preventivi

alicecaputo@virgilio.it

Gli ordinamenti giuridici moderni stanno interiorizzando e conseguentemente, formalizzando, con una legislazione spesso d’emergenza o con una stratificazione normativa spesso confusa, il senso ampliato di insicurezza sociale agendo così, sempre più spesso, in termini di prevenzione più che di repressione. In particolare, il nostro ordinamento penale ha ereditato, e in parte mantenuto, dall’ordinamento pre Repubblicano, rafforzandone anche l’uso negli ultimi decenni, delle particolari forme di misure di prevenzione che sono misure afflittive che non dipendono dalla commissione di un fatto di reato e dall’accertamento del fatto da parte dell’Autorità Giudiziaria, con tutte le garanzie processuali connesse, ma dall’appartenenza del soggetto a categorie di pericolosità sociale prestabilite, dalle quali emerge la pericolosità sociale dello stesso attraverso una serie di indizi (sospetti nella terminologia pre- costituzionale) che vengono accertati senza un vero e proprio processo. Ci si è chiesti, da sempre, della compatibilità di tali misure con i principi costituzionali in quanto misure non illuminate, perlomeno all’origine, dalle garanzie fondamentali. Anche la Corte EDU si è interessata lungamente a queste particolari misure di prevenzione, ora non solo più personali ma anche patrimoniali, tipiche dell’ordinamento italiano. Nonostante varie letture costituzionalmente orientate delle misure di prevenzione e varie censure da parte della CEDU, nel corso del tempo l’uso di tali misure (rafforzate attualmente anche dall’applicazione disgiunta delle misure patrimoniali da quelle personali) si è fortemente ampliato a sempre più forme di criminalità, tanto da porre sempre più in evidenza la problematica di una giustizia parallela a quella conosciuta e praticata all’interno del processo penale, costituendo una delle sfide più interessanti nel bilanciare l’esigenza della prevenzione (che sembrerebbe comunque punitiva), storicamente incentrata sulla pericolosità sociale e sulle esigenze di sicurezza, con l’amministrazione di una giustizia garantista dei principi fondamentali.

C. De Robertis Decisioni di politica criminale e prescrizione: il caso della VI sezione penale del Tribunale di Torino

derobertis.chiara@gmail.com

All’interno della cornice offerta e, dunque, la contrapposizione concettuale e pratica tra giustizia e legalità, si inserisce una ricerca empirica svolta presso il Tribunale ordinario di Torino che ha indagato il rapporto tra procedimenti prescritti all’interno di una sezione penale del tribunale e le decisioni di politica penale che si celano dietro lo strumento prescrittivo.  È pertanto nel «divenire reale» del diritto (Weber, 1958) che si scorge la discrasia tra legalità e giustizia, se per legalità assumiamo il diritto sulla carta e per giustizia il diritto vivente. I risultati della ricerca empirica, svolta su un campione che conta più di mille procedimenti prescritti, infatti, hanno dimostrato come, nel suo concreto amministrarsi, la giustizia decostruisca l’impianto formale e giuridico che caratterizza l’istituto della prescrizione che non opera in alcun modo come mero automatismo legislativo bensì come strumento di selettività penale. Tali politiche criminali giudiziarie possono riassumersi in due direzioni. La prima direzione è quella che segna quali reati si vuole reprimere maggiormente e la seconda quali reati non si intende perseguire e che quindi si lascia prescrivere. Ricostruendo la prima direzione, si può affermare che le politiche criminali attive della sezione penale analizzata e quindi, i reati che questa si prefigge di reprimere maggiormente, sono di due tipi: i) i reati più gravi, in cui il bene leso è la persona; ii) i reati meritevoli, che si dividono a loro volta in meritevoli per rilevanza economica e per rilevanza sociale. La seconda direzione, invece, e cioè la politica criminale passiva, risponde a due logiche: una è quella della minore offensività, sia essa economica, sia essa sociale, l’altra è quella della tenuità del fatto. Si osserva pertanto un processo di (de)criminalizzazione secondario attuato dall’istituzione giudiziaria e volto a restringere l’area del penalmente rilevante in aperto contrasto con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

V. Marchio Legalità e giustizia: un punto di vista teorico ed empirico a partire dal sistema preventivo bolognese delle ordinanze di sorveglianza speciale

veronica.marchio@unibo.it

Il presente paper discuterà i primi risultati empirici emersi dalla mia ricerca di dottorato sulle misure di prevenzione amministrative, un campo di intervento pubblico controverso e di dubbia legittimità, fondato su sospetto, pericolosità sociale e non formalmente basato sulla commissione di uno specifico reato. Considererò la pena non solo come una misura tangibile applicata all’individuo e strettamente correlata ad un reato, ma piuttosto come un modo di pensare e praticare la gestione dei conflitti e delle contraddizioni sociali e politiche. I dati saranno discussi sottolineando il ruolo simbolico ed espressivo della pena e della legalità, da un lato, e il loro scopo materiale e strumentale, dall’altro. Terrò conto del binomio legalità / giustizia in relazione al binomio legge / coscienza collettiva partendo dall’analisi durkheimiana per individuarne criticità e ricchezze. La ricerca qualitativa si concentra sull’analisi delle ordinanze di sorveglianza speciale – di accoglimento e di rigetto della misura -, richieste dal questore o dai pubblici ministeri dal 2013 al 2018 nella città di Bologna e, dal 2015, anche in alcune altre città dell’Emilia Romagna – considerando che dal 2015 c’è stato un accentramento della giurisdizione sulla procedura preventiva. Questo tipo di misure amministrative sono definite anche come misure giudiziarie, in quanto sono le uniche che necessitano di una dichiarazione di legittimità del giudice. L’analisi empirica aggiungerà binomi concettuali più specifici al quadro sociologico intorno alla legalità e alla giustizia, aprendo alla possibilità di considerare in particolare le categorie di pericolosità individuale e sociale, sospetti e precedenti criminali / di polizia, per arrivare all’ipotesi che queste misure abbiano simultaneamente diversi obiettivi: punire, correggere, isolare, allontanare, controllare. In conclusione, mi servirò del case study per indagare se, alla luce dell’analisi di questa piccola parte di sistema giudiziario preventivo, si possa parlare di efficacia della pena oppure se sussistano mezzi e discorsi di legittimità differenti per raggiungere certi scopi di controllo e gestione della devianza.  Alla fine proverò a rispondere parzialmente alle seguenti domande, consapevole di non poter riportare completamente le ipotesi e questioni che affronterò nella mia tesi di dottorato: cosa possiamo considerare pena? In che modo la pena e la giustizia penale hanno continuamente oltrepassato i confini del diritto penale, essendo rinegoziati in altre sfere del diritto? Quali sono i concetti e i principi chiave che formano la base di questa rinegoziazione? E come mutano i concetti di legalità e giustizia in questo contesto di produzione di circuiti di sanzionatori minori?

ore 11:00 – 13:00

 

PANEL: LA NUOVA LEGALITÀ PENALE E IL RUOLO DELLA GIURISDIZIONE

Presiede: G. Bisogni

Il panel si propone come forum di riflessione critica sulla transizione – com’è stato detto – dalla legalità “pura” alla legalità “ibrida”. La legalità “pura” ben può essere rappresentata da una linea. Ad un capo un legislatore (razionale), cui si affida l’intero compito di definire con precisione i confini dell’illecito penale; dall’altro capo, il giudice, che non può discostarsi da questa linea né può percorrerla in senso inverso, ma che, anche grazie all’ausilio della dogmatica, deve farsene puro terminale. Il varo della Costituzione repubblicana non intacca, di per sé, quel disegno: sposando la dottrina delle norme programmatiche, il giudice non vede direttamente la Costituzione che, anche nel pensiero dei Costituenti, è rivolta essenzialmente al legislatore, cui è integralmente affidata l’attuazione dell’indirizzo etico-politico della Costituzione. Solo con la prima sentenza della Corte costituzionale e con lo sguardo rinnovato che, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, la cultura giuridica e la magistratura rivolgono alla Carta costituzionale, dalla “linea” si passa al “triangolo”: la magistratura – che nel congresso di Gardone del 1965 rifiuta l’immagine tradizionale del giudice esecutore passivo della legge, attribuendosi il compito ben più complesso e delicato di contribuire all’attuazione dell’indirizzo politico della Costituzione – ambisce ora a porsi sullo stesso piano del legislatore. Questo nuovo assetto dei poteri, in cui il legislatore «non è più solo, e dunque in posizione di monopolio, di fronte alla Costituzione» perché «accanto a lui si pone in posizione ormai sostanzialmente equiordinata il giudice, che è ben altra figura rispetto a quanto voleva il modello della tradizione» (M. Fioravanti), non può che intaccare la purezza della legalità penale, che si avvia ad essere “contaminata” da un diritto giurisprudenziale che occupa spazi sempre più visibili. Questo ruolo del diritto giurisprudenziale – dapprima severamente censurato dalla dottrina – viene, seppur timidamente, riconosciuto e implicitamente legittimato dalla Corte costituzionale che attribuisce all’interpretazione tassativizzante dei giudici la funzione di salvare la legge dalla censura d’incostituzionalità per violazione del principio di legalità-determinatezza. A queste prime aperture della Corte costituzionale si aggiungono le spinte che provengono dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla cui giurisprudenza, in seguito alle celebri sentenze gemelle del 2007, è riconosciuto lo status di fonte supralegislativa. La sua nozione “ibrida” e rivoluzionaria di legalità – che attribuisce alla fonte giurisprudenziale il compito di precisare il significato della legge, adattandola ai mutamenti della realtà e alle peculiarità del caso concreto – esige dalla scienza penalistica un ripensamento delle tradizionali categorie concettuali ereditate dalla stagione illuministica. Scopo del panel è percorrere questi nuovi sentieri della legalità penale, concentrandosi soprattutto sul ruolo della giurisdizione: in che modo la fonte giurisprudenziale può contribuire a salvaguardare quelle esigenze di conoscibilità del precetto e di prevedibilità del diritto penale cui, seppur in questo nuovo quadro, non è possibile rinunciare? Provando, sulla scorta di alcune suggestioni dottrinarie, ad introdurre qualche forma di vincolatività del precedente giudiziario, come, del resto, recenti riforme legislative sembrano adombrare? E fino a che punto: cosa rimarrebbe, infatti, della soggezione del giudice “soltanto” alla legge? E quale ‘legge’, poi: quella costituzionale o quella europea? Come ripensare, infine, in questo nuovo quadro, la legittimazione della giurisdizione? È possibile tentare di rispondere a queste domande mettendo a confronto approcci diversi: quello teorico, indispensabile all’elaborazione di categorie analitiche adeguate alla nuova realtà giuridica; quello storico, volto ad indagare le origini, l’evoluzione e la crisi del legicentrismo; quello sociologico, più attento alle pratiche giudiziarie come pure alle tendenze legislative in corso.

Relazioni:

G. Bisogni Quanti volti per la legalità penale? Introduzione al panel

gbisogni@unisa.it

G. Carlizzi Legalità e divieto di analogia penale

D. Ippolito Il principio di legalità penale tra giurisdizione e dottrina

G. Labriola Principio di legalità e garantismo penale tra giurisdizione e dottrina

M. Vogliotti Soggezione del giudice alla legge e vincolatività del precedente

 

PANEL: IL PROCESSO “TRATTATIVA STATO-MAFIA” EMBLEMA DELLE ANOMALIE DEL RAPPORTO TRA LEGALITÀ E GIUSTIZIA NELLA STORIA D’ITALIA

Presiedono: G. Fiandaca

Relazioni:

N. Blando Il tribunale come storia: la trattativa e il giudizio sull’Italia repubblicana

nino.blando@gmail.com

La riforma del codice di procedura penale del 1989, legata al modello adversary, ha avuto l’obiettivo di depoliticizzare il processo penale, ispirandolo allo scontro alla pari tra accusa e difesa. Mai si sarebbe invece potuto immaginare che la sede processuale si trasformasse nel palcoscenico in cui è andata in scena la vera (?) storia d’Italia. La “Trattativa” è il banco di prova di un giudice penale sempre più interprete e «difensore» della società. Con la condanna dei vertici dei carabinieri, insieme a quella del politico Marcello dell’Utri, non solo si sono esposte le prove fondanti l’imputazione, ma si è voluto condannare un intero modo di fare politica, in specie da parte della Democrazia cristiana. Nella motivazione della sentenza, in calce alla testimonianza di due esponenti nazionali ed ex segretari della D.C., (Arnaldo Forlani e Ciriaco De Mita), emergono queste forti connotazioni valutative: «è certamente grave che il principale partito protagonista della politica dell’epoca, all’indomani della strage di Capaci, la cui efferatezza non aveva precedenti nella storia d’Italia, abbia inserito la “casella” del Ministero dell’Interno nell’ordinaria “spartizione” di poltrone che caratterizzava la formazione dei governi, senza minimamente preoccuparsi del momento storico che vedeva il punto più alto dell’aggressione mafiosa e, forse, il punto più basso di solidità delle istituzioni democratiche, le quali, infatti, nonostante gli allarmi non erano riuscite a proteggere il più importante e capace esponente del contrasto alla mafia».  La condanna si rivolge dunque a una intera classe dirigente e a un intero partito con l’ambizione di riscrivere la storia d’Italia. Una impresa che gli stessi giudici definiscono «titanica», ma che è idonea ad aprire uno squarcio sulla storia del Paese: «i fatti [si legge ancora nella sentenza] hanno spesso reso necessaria la ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale compreso tra la metà degli anni Sessanta e i giorni nostri […] e che, peraltro, hanno visto materializzarsi, quasi quale filo conduttore, alcuni interventi di strutture occulte di natura massonica o paramassonica e di esponenti infedeli dei c.d. servizi segreti». Evidente l’obiettivo di fare del processo penale luogo di accertamento della verità storica e politica, profittando anche di altre «verità» storico-processuali provenienti dalla sentenza Andreotti, non a caso pubblicata con il titolo “La vera storia d’Italia”.

P. Maggio La “trattativa stato-mafia”: configurazione giuridica, riflessi sull’imputazione, ricadute sull’accertamento

paola.maggio@unipa.it

Il noto processo, denominato Trattativa Stato- Mafia, si è posto all’attenzione dei giuristi, così come degli storici, per la peculiare configurazione delle condotte criminose involgendo il profilo tecnico-giuridico concernente la dimostrazione del carattere illecito della “trattativa” e l’individuazione degli elementi costitutivi del reato. Hanno assunto rilievo la dimostrazione della valenza minacciosa delle condotte ascritte in via principale agli imputati mafiosi e in forma concorsuale agli imputati “non mafiosi”, nonché la configurabilità della fattispecie descritta nell’art. 338 c.p.. L’esistenza di patti compromissori tra Cosa nostra e lo Stato italiano aventi come protagonisti i vertici statali, basati su di una reciprocità di scambi tali da condizionare negativamente il sistema democratico, si è dimostrata tema di accertamento processuale mutevole ed incerto che ha condotto ad epiloghi differenziati. Ricondurre nella tramatura dell’imputazione  presupposti di fatto, ambigui e lontani nel tempo, accompagnandoli con l’indicazione puntuale delle fonti di prova atte a dimostrarli, è apparso compito controvertibile già nella fase di indagini. La chiusura dell’accertamento di primo grado con un mastodontico decisum (5000 pagine) ha confermato l’anomalia di questo storytelling mediatico-giudiziario, sovraccaricato da valenze extra-processuali (anche emotive), capaci di surclassare i profili tecnici. La recente assoluzione in primo grado, confermata in sede di appello, di uno dei coimputati che ha prescelto l’abbreviato prefigura peraltro un imminente contrasto tra giudicati.
Saranno oggetto di analisi il raggiungimento dello standard probatorio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, l’ambizione  di conferire all’accertamento giudiziario compiti storiografici; la commistione con esigenze politologiche che potrebbero trasformare in reato la pregiudiziale disapprovazione etica delle ipotesi di trattativa Stato-mafia anche se in funzione di tutela delle vittime della violenza mafiosa. L’eterogeneità di obiettivi si presta ad originare “narrazioni” alternative rispetto a quelle privilegiate dagli organi giudicanti, lasciando trasparire il vero nodo della vicenda ovvero la trasformazione dell’accertamento giudiziario in un agone nel quale stigmatizzare la storia e la politica.

G. Licciardi “Meglio un pollaio domani che una gallina oggi”. Le polizie speciali nella lotta al terrorismo e alla mafia. Uomini, prassi e metodi”

I corpi di polizia speciali, che affondano le radici nell’Italia liberale, hanno trovano grande spazio durante il ventennio fascista e sono stati recuperati nell’Italia repubblicana. A partire dagli anni Settanta, la nascita dei Nuclei antiterrorismo, voluti dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha segnato un punto di svolta nel contrasto al crimine organizzato tanto di stampo politico quanto mafioso. Se la legislazione antimafia ha attinto a piene mani da quella antiterrorismo, anche le prassi di indagine e repressione poliziesca mostrano importanti canali di comunicazione. L’uomo che più di tutti ha rappresentato questo passaggio è Mario Mori. Nel 1974 capitano nei nuclei speciali antiterrorismo ha pianificato e arrestato Alberto Franceschini cofondatore delle Br,  nel 1985 ha stroncato la colonna romana brigatista con l’arresto di Barbara Balzerani. Nel 1990 è stato uno dei fondatori dei Raggruppamenti operativi speciali dei carabinieri e, a capo del “I Reparto” di contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso, il 15 gennaio 1993 è giunto all’arresto di Totò Riina, infliggendo un duro colpo alla strategia stragista di Cosa Nostra. I tanti successi investigativi dei Nuclei speciali di polizia hanno tuttavia acceso furibonde polemiche sulle metodologie investigative “non convenzionali”, al culmine delle quali si pone il processo «trattativa Stato – mafia» nel quale si è registrata una condanna a carico dello stesso Mario Mori, in relazione all’accusa di «attentato a corpo politico dello stato», sebbene l’imputato fosse stato già definitivamente assolto pochi anni prima dall’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra, per il mancato arresto di Provenzano e per la mancata perquisizione del covo di Riina subito dopo il suo arresto. Pare da quest’angolo visuale privilegiabile un’analisi della mutazione di prospettiva verso le forze di polizia, osannate in passato, e criminalizzate nel presente giudiziario, ove la magistratura giudicante sembra sempre più protesa a legittimare una ricostruzione storiografica di alcuni avvenimenti, pure in difetto della necessaria “cassetta degli attrezzi” che la stessa ricerca storiografica prescrive come assolutamente necessaria.

 

PANEL: QUALE LAVORO? MIGRANTI AL LAVORO TRA SFRUTTAMENTO, GRATUITÀ E TUTELE POSSIBILI

Presiede: E. Santoro

Relazioni:

C. Caprioglio Le frontiere del lavoro migrante. Il governo della mobilità umana nei processi di produzione del valore

carlocaprioglio@gmail.com

Negli ultimi anni la questione del lavoro migrante è stata in larga parte oscurata nel dibattito pubblico e nell’orizzonte politico. La regolazione delle migrazioni, infatti, si è incentrata – ai vari livelli – sulle categorie concettuali delle “migrazioni di massa” e dei “flussi misti di persone”, al cui interno discernere tra “migranti forzati” e “migranti economici”, quindi “irregolari”. Esemplificativi di tale approccio sono, tra gli altri, l’Agenda Europea sulle migrazioni (Commissione 2015), che ha introdotto il cd. “approccio hotspot”, e la Dichiarazione di New York (ONU 2016), seguita dai cd. “Global Compacts” (Vitiello 2018). Com’è ovvio però il lavoro migrante mantiene inalterata la sua centralità nel sistema economico globale: la manodopera migrante è, infatti, componente strutturale delle economie a capitalismo avanzato (OIL 2015). Il caso italiano non fa eccezione, infatti, nonostante i migranti siano indispensabili in settori produttivi nodali, quali la logistica, l’edilizia, la cura e l’agricoltura (Ministero del Lavoro 2018), si riscontra la sostanziale chiusura dei canali d’ingresso per lavoro e l’assenza di interventi normativi in materia in tempi recenti. La relazione rifletterà quindi sulle implicazioni che tale approccio determina sui processi di valorizzazione capitalistica della forza lavoro migrante. La relazione analizzerà gli effetti, da un lato, sulla composizione della manodopera migrante sotto il profilo della condizione giuridica e, dall’altro, sulle pratiche di gestione e messa in mobilità di tale componente della forza lavoro, con la diffusione di tecniche “umanitarie” (S. Reid-Henry 2013; Fassin 2012) di mediazione del rapporto capitale-lavoro e una sovrapposizione tra ambiti storicamente distinti quali il controllo, l’accoglienza e l’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati e le politiche sociali. In conclusione, il ricorso all’armamentario teorico marxiano, e in particolare alla teoria della riproduzione sociale, consentirà di evidenziare lo stretto legame che connette le recenti evoluzioni delle politiche migratorie alla sfera “nascosta” dei processi di produzione del valore capitalistico.

E. Gonnelli Migrazioni e sfruttamento lavorativo: il caporalato e gli strumenti di controllo penale europei ed italiani

Nel presente elaborato è affrontato il fenomeno criminoso del caporalato, ​che si colloca all’interno del ​genus d​ello sfruttamento lavorativo e si realizza attraverso gli schemi propri dell’intermediazione di manodopera. ​L’illiceità di tale intermediazione è data sia dalle forme con cui agisce il caporale, sia dalle condizioni lavorative a cui sono destinati i lavoratori reclutati. Si pone l’accento sulle cause che determinano il coinvolgimento di manodopera migrante nel circuito dello sfruttamento lavorativo, attraverso un’analisi storica e socioeconomica del fenomeno. Attraverso l’utilizzo del criterio cronologico, è ripercorsa poi l’evoluzione normativa penalistica prodotta dall’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, fino alla legge 199/2016. Quest’ultima, ha apportato come principale novità la modifica dell’articolo 603-​bis c​ .p., introducendo il reato di sfruttamento lavorativo nel nostro ordinamento, indipendentemente dal contestuale svolgimento di un’attività di intermediazione illecita. L’obiettivo è di rendere contezza circa la complessità del fenomeno del caporalato e l’incapacità della sola normativa penale, sia del secolo scorso che di quello attuale, di contrastarlo efficacemente senza un sinergico coinvolgimento di altri rami del diritto.

G. Grimaldi Il sud agricolo come Frontiera Afro-Europeo. Uno sguardo dalla Piana del Sele nel mediterraneo Nero

La relazione tra migrazioni ed agricoltura gioca oggi un ruolo preponderante nella ridefinizione dello spazio sud europeo. Non c’è dubbio che la ristrutturazione del capitalismo globale e i suoi effetti economici nel mercato agricolo giochino un ruolo centrale per comprendere l’attuale configurazione sociale degli spazi agricoli in Sud Europa. Allo stesso tempo però ci sono fattori strettamente locali che si connettono a dinamiche globali e producono configurazioni sociali specifiche. Questa presentazione propone di inquadrare la presenza migrante nella Piana del Sele, un enclave di importanza fondamentale nel mercato agricolo europeo, in quanto forma di governo del territorio da un punto di vista micro, meso e macro. Nello specifico, la presentazione vuole concentrarsi sulla relazione tra l’attuale sistema di accoglienza dei richiedenti asilo nella zona e la riproduzione di una forza lavoro razzializzata. Questa relazione verrà analizzata attraverso la prospettiva analitica del Black Mediterranean, dunque come modalità di riproduzione della relazione tra spazio Europeo e spazio Africano. L’analisi in questo senso, può costituire un punto di osservazione privilegiato per riflettere sul concetto stesso di Sud ed esplorare le modalità attraverso cui la questione meridionale si riproduce nel 21° secolo.

M. Millefiorini Esiste il lavoro volontario e gratuito dei richiedenti asilo?

martina.millefiorini@gmail.com

Cosa si intende per “lavoro” dal punto di vista della riflessione giuridica? Nella prospettiva della prima dottrina giuslavoristica italiana, il lavoro era inteso come “creazione di beni utili ad altri” (Greco, 1939) e tale attività era regolata giuridicamente con il “contratto” che univa l’esigenza di una parte di ottenere lavoro (il datore) e dell’altra di ottenere un salario per la propria sussistenza (prestatore o lavoratore). Questa relazione crea un rapporto sociale capitale-lavoro visto come necessario per la pacifica convivenza degli individui a partire dal pensiero liberale classico (Costa, 1974). Prendendo le mosse dalle riflessioni di Marx circa questo rapporto sociale, cosa si può intendere per “lavoro” oggi, considerando la pluralità di sistemi normativi che lo regolano? In particolare, come si può considerare il “lavoro gratuito” di cura delle donne e il lavoro “volontario” dei migranti e richiedenti asilo in Italia all’interno dei centri? L’analisi si baserà su una ricerca empirica circa il “lavoro volontario” dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, dalla data della L. 46, 13 Aprile 2017 (dalla conversione del c.d. decreto “Minniti- Orlando”) che per prima ha introdotto il “lavoro volontario” all’interno dell’ordinamento. La relazione si propone di avanzare un’ipotesi sul legame tra la concezione di “lavoro” e le soggettività come quella femminile e quella migrante, che ne mutano la definizione e i contenuti critici.

C. Stoppioni Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: strategie complementari

chiara.stoppioni@unifi.it

Lo sfruttamento lavorativo incide negativamente sul corretto funzionamento del mercato del lavoro e, al tempo stesso, costituisce una grave violazione della dignità umana. Al fine avversare tale fenomeno il legislatore, nel 2011, all’art. 603-bis c.p., ha introdotto una fattispecie penale ad hoc, rubricata «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Per superare lacune e criticità emerse nei primi anni di vigenza, il microsistema normativo è stato profondamente modificato con l. 199/2016. Oltre ad ampliare la portata applicativa dell’incriminazione, l’intervento ha affiancato alla tutela penale strumenti complementari che segnano un salto di qualità nell’azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo, in quanto muovono su di un piano integrato, sia preventivo che di sostegno alle vittime. Di particolare interesse, il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato e l’attivazione, in favore delle vittime, del percorso di integrazione sociale previsto dall’art. 18 d.lgs 286/1998. A partire da una ricerca dell’Osservatorio sullo sfruttamento lavorativo costituito presso il Centro di ricerca interuniversitario «L’altro diritto» in collaborazione con la FLAI/CGIL che, da due anni, sta monitorando le inchieste relative ad episodi di sfruttamento lavorativo su tutto il territorio nazionale, l’intervento propone, anzitutto, una riflessione sull’utilizzo della fattispecie penale, mettendo in evidenza le potenzialità della nuova formulazione. Considerato, poi, che, alla luce delle caratteristiche del fenomeno e delle condizioni di marginalità delle vittime, il presidio penale si rivela, da solo, insufficiente, si esamineranno le strategie di intervento di più recente introduzione e le relative prassi applicative, registrandone possibili spazi di più efficace utilizzo, volti ad implementare le tutele del lavoratore.

 

PANEL: PENITENZIARIO E DIRITTI

Presiede: P. Gonnella

Relazioni:

M.C. Locchi e N. Pettinari Il diritto di comunicare dei detenuti: possibili sviluppi della comunicazione audio-visiva come strumento di relazione con il mondo affettivo esterno

maria.locchi@unipg.it nicola.pettinari@unipg.it

La riflessione che si intende proporre concerne l’utilizzo di Skype, o di altri sistemi di video-chiamata, in carcere al fine del mantenimento e del rafforzamento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno. Le ragioni che hanno determinato la definizione del presente oggetto di ricerca sono maturate nell’ambito di un progetto di ricerca incentrato precipuamente sulla condizione dei detenuti stranieri (pur non avendo trascurato un approfondimento parallelo sui detenuti italiani). In particolare, a determinare l’ipotesi di indagare le potenzialità dell’utilizzo di Skype (o, più n generale, di strumenti di comunicazione audiovisiva) sono stati gli outputs di un processo partecipativo intrapreso nella Casa Circondariale di Capanne (PG). In quel contesto, infatti, è stato realizzato un duplice processo di consultazione bottom-up, strutturato intorno al metodo del c.d. “focus group” e allo strumento del questionario. Tra i risultati, la criticità più evidente è apparsa quella riconducibile alle difficoltà di comunicare con l’esterno (e di ricevere comunicazioni). Nell’ambito della popolazione carceraria, infatti, i detenuti stranieri vivono una condizione di particolare vulnerabilità, in ragione di una ”alterità” che si configura tanto come una “diversità” sul piano culturale, religioso, linguistico, delle relazioni sociali e familiari, quanto della specialità dello status giuridico. Tra i molteplici profili di tale alterità figurano l’aumentato rischio di isolamento e l’importanza del mantenimento dei contatti con i propri affetti, spesso lontani migliaia di chilometri, rispetto ai quali il ricorso alle tecnologie, quali ad es. le video-conferenze, può risultare uno strumento prezioso. Partendo dall’assunto, mutuato dalle principali Carte dei diritti, che il soggetto detenuto sia da considerare come titolare di una serie di diritti fondamentali, pur in considerazione della peculiarità del contesto detentivo, appare innegabile come tra questi diritti spicchi proprio quello a mantenere le proprie relazioni familiari e affettive, ciò configurando non soltanto una situazione giuridica soggettiva in capo al detenuto, ma anche un aspetto essenziale del trattamento detentivo stesso, in vista della ri-educazione e ri-socializzazione della persona. Il contributo si propone, pertanto, di ricostruire le basi giuridiche (fonti nazionali e normativa europea) e le principali possibilità di implementazione del ricorso a sistemi di video-chiamata, al fine di facilitare i contatti tra detenuti e mondo esterno, in special modo con i familiari residenti all’estero.

E. Sonnini L’allarme radicalizzazione in carcere. Tra mito e realtà

elena.sonnini@edu.unito.it

Lo studio della religione in ambito penitenziario è un fatto recente e urgente per diverse ragioni. I flussi migratori hanno modificato la morfologia degli istituti di pena e la minaccia del fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice islamica sta costringendo le amministrazioni ad adottare un approccio securitario di monitoraggio e controllo a scapito di iniziative e trasformazioni volte alla reintegrazione e riabilitazione dei detenuti, soprattutto stranieri. Lo stato d’ emergenza rischia di sovrastimare l’allarme e aggravare il clima di paura diffuso, in particolare attraverso la manipolazione di tale paura da parte dei vertici politici e dei canali mediatici. Gli istituti di pena si sono trovati a dover far fronte a nuovi problemi: capire come gestire la diversità culturale, linguistica e religiosa della popolazione detenuta, garantendo il diritto al culto ai detenuti stranieri e affrontare la minaccia terrorista, quindi monitorare, osservare e segnalare atteggiamenti e comportamenti ritenuti “sospetti”. I due obiettivi, nella maggior parte dei casi, non muovono nella stessa direzione; la libertà religiosa può essere minata dalla sensazione di sentirsi controllati. Appare così confuso il confine che demarca la possibilità a praticare liberamente la propria fede e la caccia al radicalizzato, considerando come le amministrazioni penitenziarie identificano i detenuti “sospetti”. Gli indicatori utilizzati dal DAP risultano infatti inadeguati se non offensivi e registrano la diffusa confusione tra percorsi di radicalizzazione violenta e semplice intensificazione religiosa, che in carcere è facile avvenga, non solo per quanto riguardo l’Islam. Emerge così il divario esistente tra la retorica istituzionale e gli allarmismi che ha prodotto rispetto al tema del radicalismo in carcere e l’effettiva urgenza di tale problema negli istituti di pena che devono affrontare emergenze ben più urgenti e strutturali. In conclusione sarebbe necessario domandarsi come tale allarme radicalismo stia ostacolando pratiche di inclusione per i detenuti musulmani che ancora non vedono garantito il proprio diritto al culto, accentuando la percezione di essere controllati e rischiando di intensificare sentimenti d’odio e rabbia.

L. Sterchele Psichiatria e culture del penitenziario: ambivalenze del lavoro psy in carcere

luca.sterchele@phd.unipd.it

Per quanto le retoriche riabilitative tendano a rappresentare il carcere come luogo della legalità, gli studi sociologici sul penitenziario hanno da tempo sottolineato il suo essere un’istituzione caratterizzata dal perenne scostamento delle pratiche quotidiane rispetto ai precetti del diritto. Il carcere viene così ad assumere la forma di uno spazio di “non diritto” (cfr. Vianello, 2012; Sarzotti, 2010; Mosconi, 2001), nel quale il riferimento alla legalità diventa un significante vuoto di volta in volta adoperato in chiave strumentale come elemento giustificativo di prassi istituzionali orientate all’unico fine di massimizzare la sicurezza interna. La malleabilità che i regolamenti assumono rispetto ai fini istituzionali pone in questo senso di fronte ad un forte scollamento tra “legalità” (elemento continuamente declamato da tutti gli attori del penitenziario) e “giustizia” (la cui evidente assenza assume spesso forme drammatiche). Con questo lavoro si intende riflettere su questi elementi a partire dai risultati di una ricerca empirica condotta in alcuni penitenziari del nord Italia nel corso degli ultimi tre anni, focalizzata sullo studio delle attività quotidiane di psichiatri e psicologi all’interno del contesto carcerario. Ciò che emerge dalla prolungata osservazione partecipante è una fondamentale ambivalenza del lavoro psy, che se da un lato si configura come strumento di supporto volto a favorire il perseguimento della salute della popolazione reclusa, dall’altro rischia continuamente di farsi meccanismo di controllo “ausiliare”, agendo in maniera legittimante nei confronti delle prassi istituzionali. Le “culture mediche” vengono così ad interagire in maniera complessa con le “culture del penitenziario” (Vianello, 2018), creando a loro volta degli spazi di “eccezionalità” rispetto agli assetti di legge che ufficialmente regolano la quotidianità detentiva: questi possono configurarsi in diretta continuità con i meccanismi securitari del penitenziario, massimizzandone la funzionalità; o creare dei minimi spazi di sottrazione nei confronti di un orizzonte permeato dal dogma della sicurezza ad ogni costo.

C. Vignali Il prevalere del controllo nel penitenziario multietnico: quale posto per i diritti?

carlotta.vignali@sp.unipi.it

Il contributo presenta alcune riflessioni sul tema dei diritti nel contesto carcerario multietnico. Rieducazione, risocializzazione e reinserimento sono le “tre R” del trattamento penitenziario, ma l’isolamento degli edifici, il sovraffollamento e la mancanza di personale sono solo alcune delle condizioni strutturali che entrano in contraddizione con questi tre presunti imperativi. Accanto a queste carenze oggettive, il “sistema carcere” – supportato da un’opinione pubblica ossessionata dal bisogno di sicurezza – produce una serie di meccanismi securitari che rendono il penitenziario un mero contenitore di indesiderabili, un luogo di vendetta e punizione, anziché di giustizia, equiparabile ad una società non sociale, ben distinta dalla città libera, che lo ripudia e lo allontana (Wacquant, 2006, 2013) . Poggia proprio su questa rappresentazione stereotipata – e stereotipante – della prigione la tacita giustificazione delle negligenze riguardanti alcuni diritti fondamentali, che all’interno degli istituti di pena finiscono per diventare solo sperati benefici (Kalica & Santorso, 2018). In questo scenario, la variabile multietnica è un’ulteriore aggravante: la sovrarappresentazione degli stranieri ha innescato un insieme di logiche xenofobe e islamofobe che ampliano il ventaglio dei diritti scarsamente rispettati nei penitenziari, incidendo sulla libertà di pensiero e di culto (Antigone, 2017; Fabretti & Rosati, 2012). È su quest’ultimo aspetto che l’indagine intende proporre un approfondimento: sono proprio le forme che la variabile religiosa assume all’interno del penitenziario a destare particolare interesse poiché, in una fase storica contraddistinta dall’allarmismo scaturito dai fenomeni terroristici di stampo jihadista, in cui l’islamofobia prova a soffocare il diritto al culto per i musulmani nella società libera, le mura della prigione, tradizionalmente considerata una “scuola di terrorismo”, amplificano tutto ciò. L’ossessione securitaria maturata dal sistema penale finisce per fare della prevenzione alla cosiddetta “radicalizzazione” una mission dell’amministrazione penitenziaria che, impegnata nel contrasto al proselitismo, affronta il problema intensificando i meccanismi di monitoraggio e favorendo la segregazione.

 

PANEL: LEGALITÀ E GIUSTIZIA NELLE STRATEGIE DI CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Presiede: G. Di Vetta

Relazioni:

G. Di Vetta La legalità della pena nel modello sanzionatorio spazzacorrotti: analisi e critica

giuseppe.divetta@santannapisa.it

La legge c.d. Spazzacorrotti (n. 106/2019) stabilisce l’indefettibilità della pena detentiva per i responsabili di taluni reati contro la P.A., estendendo a questi condannati il regime esecutivo differenziato di cui all’art. 4-bis ord. pen. e il relativo divieto di sospensione del c.d. ordine di esecuzione (art. 656 comma 9 c.p.p.). La legge spazzacorrotti esprime un ben preciso modello sanzionatorio, che può essere indagato in una duplice prospettiva. La prima è storica: la regola dell’indefettibilità della pena detentiva segna, anzitutto, il tentativo del legislatore contemporaneo di riaffermare la centralità – per vero, fortemente ridimensionata – della pena edittale, cioè legislativa, con una conseguente marginalizzazione del giudice nella gestione del singolo percorso punitivo, orientato all’efficace perseguimento della finalità rieducativa. In tal senso, il contributo vuole essere una riflessione sul carattere antistorico del modello penale spazzacorrotti: in esso si intravede, infatti, la riproposizione di una dialettica costante dei sistemi punitivi penali che si svolge tra legislatore e giudice, tra istanze di prevenzione generale, interpretate dalla comminatoria edittale, e esigenze di utilità individuale della pena, invece assicurate per il tramite della flessibilizzazione giudiziaria. La seconda prospettiva di analisi e critica è invece assiologica. La Spazzacorrotti conferma una tendenza inespressa della politica sanzionatoria penale del sistema penale italiano, costantemente in emergenza: la funzionalizzazione dei regimi di esecuzione della pena al raggiungimento delle finalità di prevenzione generale e speciale. Il contributo indaga questo assetto mimetico, in cui all’apparente monismo della pena (edittale) detentiva si giustappongono, in realtà, una pluralità di regimi esecutivi, cioè di autonome pene, caratterizzate da differenti contenuti sanzionatori e gradienti afflittivi.

G. Fiorinelli Una prospettiva critica sulle misure patrimoniali di contrasto ai fenomeni corruttivi: la debolezza delle garanzie al cospetto degli standard internazionali

gaia.fiorinelli@santannapisa.it

Una prospettiva critica sulle misure patrimoniali di contrasto ai fenomeni corruttivi: la debolezza delle garanzie al cospetto degli standard internazionali. L’inasprimento e la moltiplicazione delle misure di carattere patrimoniale nella legislazione anticorruzione (confisca del profitto, applicabile anche per equivalente; confisca di prevenzione; riparazione pecuniaria; confisca a carico dell’ente collettivo) rivelano come il contrasto ai fenomeni corruttivi abbia assunto le cadenze e la fisionomia della lotta contro la criminalità organizzata, unendovi, al contempo, strumenti tipici del contrasto al white-collar crime. In tale specifico ambito, tuttavia, la tensione tra legalità e giustizia assume una dimensione peculiare, poiché la proliferazione legislativa delle conseguenze patrimoniali in caso di illeciti corruttivi costituisce, generalmente, il precipitato di obblighi internazionali. A fronte, dunque, di timidi tentativi di “resistenza” da parte della Corte di Cassazione penale (sent. n. 16872/2019, ove si esclude l’applicazione cumulativa della riparazione pecuniaria e della confisca, sulla base di una «interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata» della normativa anticorruzione), si assiste, al contempo, a talune significative (e allarmanti) aperture a livello sovranazionale: ad esempio, nel caso Gogitidze e altri c. Georgia la Corte EDU ha statuito la legittimità di misure di confisca senza condanna (ritenendole meramente “compensatorie”) proprio alla luce degli standard internazionali e delle esigenze di contrasto “globale” alla corruzione, portate avanti in primis dall’OECD, per certi versi contraddicendo, dunque, la sua stessa elaborazione della nozione di “materia penale” e del relativo statuto garantistico. Il presente contributo, dunque, si propone di analizzare la particolare declinazione che il rapporto tra legalità e giustizia assume nell’ambito che si è delineato, ove persino la legalità garantistica delle “carte dei diritti” talvolta cede il passo alle esigenze repressive individuate a livello internazionale; in questa prospettiva, di particolare interesse si rivelano le misure di carattere riparativo, che costituiscono al contempo “frontiera” del contrasto internazionale alla corruzione, ma anche insidioso strumento di diminuzione delle garanzie.

B. Occhiuzzi Infiltrati e pentiti: dentro la cifra oscura della corruzione

barbara.occhiuzzi@santannapisa.it

L’impiego di agenti sotto copertura e la previsione di una speciale causa di non punibilità per il c.d. confitente delatore sono due istituti che consentono di collocare la legge del 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. spazzacorrotti) nel solco, da tempo battuto, di una crescente influenza della disciplina in materia di criminalità organizzata sulle strategie di indagine che investono i più significativi reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di ‘espedienti investigativi’ nati, storicamente, per la volontà di contrastare il fenomeno criminale in forma associata non più ed esclusivamente dall’esterno, ma accedendo a quella cifra oscura che rappresenta il confine ultimo tra l’esercizio legittimo dello ius puniuendi e l’adesione infida al paradigma criminale. L’infiltrato è un agente di polizia in borghese che si finge bandito, il confitente delatore è un delinquente che sceglie di collaborare con la giustizia. Lo Stato, facendovi ricorso, predilige e consacra la logica del tradimento: da una parte, premiando la resipiscenza del ‘pentito’ per l’infedeltà a se stesso e ai propri compagni, dall’altra, foraggiando l’agente di polizia al fine di commettere, o peggio, provocare, reati. L’infiltrato ed il confitente procedono entrambi lungo un crinale impervio, tragicamente esposto. Il primo si ispira pericolosamente alla logica di un antenato detestabile, l’agente provocatore, colui che promuove la realizzazione di un reato con la consapevolezza che il provocato, contro le proprie aspettative, non sfuggirà alla pena. Il pentito, di contro, è incoraggiato a tradire, insieme ad altri, se stesso, rassicurato dalla promessa di una rovinosa confessione. Nella dimensione dei delitti di corruzione, queste due figure si prestano ad una nuova sfida, che certo non li allontana dai propri fantasmi: i circuiti della corruzione sono altamente selettivi e difficilmente vi troverebbero spazio le vocazioni delatorie. Non resta che vagliare con cautela il ricorso a ciò che di fatto rischia di non essere altro che il frutto «di un governo iniquo, demoralizzato e demoralizzatore»: gli strumenti di un potere senza morale.

J. Papst Scientific crime as one kind of a white collar crime: A tabu?

josephine.papst@indexicals.ac.at

Sciences are said to be the most rational human activities, because of their immanent value to get the truth. However, starting in the second half of the last century there appeared a turn of the scientific paradigm: getting truth was given up in favour of the so-called problem solving paradigm and this resulted in the paradigm of increasing economic values for universities and of more or less large geographic regions. Although universities, institutions of Higher Education and of scientific research formulated rules of good scientific practices and what violates them were named, scientific crimes occur without being stopped. Furthermore, in the case of legal procedures concerning scientific crime, Austrian supreme courts advocate scientific crime as the example of the „SFB Moderne“ shows. The aim of my paper is (1) to picture the turn of the scientific paradigms, (2) to define what violate good scientific practices, what scientific crime is, and measures against it, and (3) to provide a report and an analysis of the continued criminal case „SFB Moderne“ in order to show that measures against scientific crime do not work in Austria.

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